Agricoli: confermata la riduzione dei premi per chi opera nelle zone svantaggiate
A cura della redazione

L’INAIL, con la nota 14/01/2011 n.246, facendo seguito alla precedente n. 8920/2010, ha comunicato che la legge 220/2010, in materia di agevolazioni nel settore agricolo, ha disposto l’estensione con effetto retroattivo delle riduzioni contributive previste dall’art. 2, c.49 della L. 191/2009.
Più precisamente a decorrere dal 1° gennaio 2010 trovano applicazione le riduzioni del 75% per le zone montane e del 68% per le zone svantaggiate.
Per quanto riguarda l'autoliquidazione 2010/2011, poiché le basi di calcolo notificate alle imprese riportano due diversi periodi classificativi relativi alla regolazione 2010 e due diverse percentuali di riduzione secondo la disposizione normativa antecedente la Legge di stabilità, le aziende dovranno compilare la dichiarazione delle retribuzioni come comunicato dall'INAIL, suddividendo l'imponibile contributivo tra i due periodi 01/01-31/07/2010 e 01/08-31/12/2010.
Il premio di autoliquidazione verrà calcolato tenendo conto dei due periodi e delle percentuali previste dalla normativa vigente.
Le imprese cooperative e loro consorzi, beneficiarie delle riduzioni in questione dovranno quindi applicare:
1. alla regolazione del premio relativa all'anno 2010
a) per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010
- la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati
- la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate
b) per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2010
- la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati
- la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate
2. Alla rata di premio per l'anno 2011
- la riduzione del 75% prevista per le imprese operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati
- la riduzione del 68% prevista per le imprese operanti nelle zone agricole svantaggiate.
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