L’INPS, con il messaggio 18/06/2018 n.2431, ha disposto la sospensione delle domande di indennità di disoccupazione agricola per coloro che sono divenuti percettori di Ape sociale ovvero di pensione anticipata con requisito contributivo ridotto.

Il blocco delle domande è dipeso dal fatto che la procedura deve essere implementata a seguito della novità introdotta dalla legge di bilancio 2018 che ha previsto che lo stato di disoccupazione possa derivare anche dalla scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato purché l’assicurato possa far valere lavoro dipendente per almeno 18 mesi nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Sono inoltre state fornite indicazioni operative per la trattazione delle domande di disoccupazione agricola presentate da un beneficiario dell’indennità di mobilità o trattamento speciale edile.

In particolare, nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro quale operaio agricolo a tempo determinato (OTD) - durante il quale generalmente le giornate di effettivo lavoro coperte da contribuzione sono inferiori a quelle ricadenti nel periodo di durata del contratto - la sospensione dell’erogazione della mobilità ovvero del trattamento speciale edile (TSE451 e TSE223) deve corrispondere alle giornate di effettivo lavoro come verificate dai DMAG. Analogamente, lo slittamento della durata delle indennità di mobilità e del trattamento speciale edile di cui alla legge n. 451 del 1994 deve essere anch’esso pari al numero di giornate di effettivo lavoro e non equivalente al periodo di contratto con qualifica di OTD.

Per quanto riguarda invece le implicazioni sulla trattazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola i cui richiedenti siano stati beneficiari del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti nell’anno di competenza della prestazione (2017), l’INPS richiama integralmente le indicazioni operative già fornite con il messaggio n. 2335/2015, tenuto conto che i giorni già indennizzati a titolo di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore sono da considerarsi non indennizzabili ai fini del computo della prestazione di disoccupazione agricola in quanto incumulabili con le altre prestazioni a sostegno del reddito.

Infine, in merito alla riduzione della soglia da 10.000 a 5.000 euro per l’obbligo di verifica in caso di pagamenti effettuati dalle PP.AA., decorrente dal 1° marzo 2018, l’INPS ha ribadito che sono da ritenersi esclusi dall’obbligo di verifica le prestazioni temporanee ad eccezione dei trattamenti di fine rapporto, così come disposto dalla circolare n. 22/2008 del MEF (indennità connesse allo stato di salute della persona, sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento).