Agricoli: al via la riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
A cura della redazione
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L’INPS, con la circolare 1/07/2014 n. 83, ha fornito le istruzioni operative che le aziende agricole devono osservare per fruire della riduzione dell’importo dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista per l’anno 2014 dall’art.1, c.128, della L. 147/2013.
Detta disposizione ha trovato attuazione nella determina presidenziale 67/2014 (approvata con DM 22/04/2014) con la quale l’INAIL ha definito i criteri e le modalità di applicazione della riduzione percentuale dei premi e dei contributi assicurativi nonché la misura per l’anno 2014 stabilita nel 14,17%.
Detta riduzione si cumula con altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri sconti e agevolazioni.
I destinatari dell’agevolazione vengono individuati sulla base dell’inizio delle lavorazioni: periodo inferiore o superiore al biennio.
La Legge di Stabilità 2014 ha infatti fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione, in linea con le politiche assicurative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell’INAIL e con le vigenti modalità di determinazione dei premi assicurativi ordinari, soggetti appunto all’oscillazione dei tassi per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività.
La verifica del possesso del predetto requisito è operata mediante il confronto dell’andamento infortunistico di ogni singola azienda con quello medio nazionale previsto, ritenendo soddisfatta la condizione se l’andamento risulta inferiore o uguale a quello nazionale.
Per quanto riguarda le aziende che operano da oltre un biennio per i contributi della gestione agricoltura (riscossi dall’INPS) è stato utilizzato ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio e quello aziendale che consente di tener conto dell’andamento infortunistico.
In questo caso per gli operai agricoli dipendenti e per i piccoli coloni a compartecipazione familiare l’IGM è pari a 8,32 mentre per i soggetti autonomi è pari a 12,84.
Invece per le imprese che hanno iniziato l’attività da meno di due anni (e più precisamente dal 3 gennaio 2012), il legislatore ha subordinato la riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Queste ultime, per fruire della riduzione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: operare da non oltre un biennio, essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e essere in regola con gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro.
La riduzione ha effetto dal 1° gennaio 2014. Eccezionalmente per il 2014, per consentire di usufruire della riduzione ai soggetti per i quali il primo biennio di attività scada nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell’istanza é stato differito al 30 giugno 2014.
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento da parte dell’Inps dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente.
Tale riduzione sarà applicata a decorrere da gennaio 2015 e sarà fruibile dalle aziende beneficiarie mediante compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, la consueta istanza di compensazione all’Inps.
Infine si ricorda che la riduzione già applicata viene revocata se a seguito di accertamenti dovesse risultare la mancata osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
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