L’INPS, con il Messaggio n. 4688 del 28 dicembre 2023, facendo seguito alla circolare n. 102/2023, ha precisato che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Riguardo invece alla disposizione contenuta nel comma 346 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2023, si specifica che nella comunicazione al Centro per l’impiego i citati 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi.

Per comprendere meglio la portata della disposizione legislativa, l’INPS propone il seguente esempio.

Una comunicazione UNILAV riferita all’assunzione con contratto LOAgri di un soggetto disoccupato e completamente inattivo durante il mese di gennaio 2023, con data di inizio del rapporto di lavoro 1° febbraio 2023 e data di fine 31 gennaio 2024, ai fini della regolarità della prestazione occasionale, deve tenere conto delle possibili giornate di lavoro effettuabili nei due sotto periodi contrattuali che cadono in ciascun anno civile, che non possono essere superiori a 45 giorni, con riferimento al periodo 1° febbraio 2023 – 31 dicembre 2023 e a 27 giorni, nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2024.

Infine, dato che il limite delle 45 giornate annue è relativo al singolo lavoratore, nel caso siano stati stipulati più contratti LOAgri con differenti datori di lavoro nel corso di un anno civile, spetterà al lavoratore occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO) comunicare al singolo datore di lavoro il numero di giornate di LOAgri svolte nell’anno civile antecedentemente alla singola assunzione e la circostanza relativa al raggiungimento, nel corso dello stesso anno civile, del suddetto limite che non consente la prosecuzione del relativo contratto.