L’INPS, con la circolare 4/01/2023 n.1, ha ricordato che destinatari delle integrazioni salariali agricole sono i lavoratori agricoli operai, impiegati, quadri e apprendisti professionalizzanti dipendenti da imprese agricole con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare, l’Istituto previdenziale fa seguito alle modifiche apportate agli ammortizzatori sociali dalla Legge di bilancio dello scorso anno, evidenziando che i trattamenti CISOA si applicano anche ai lavoratori agricoli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015 (c.d. apprendistato di primo livello) e con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’articolo 45 del D.lgs n. 81/2015 (c.d. apprendistato di terzo livello).

La circolare coglie l’occasione anche per ricordare che le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura, sono tenuti, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti, professionalizzanti e non), al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria (e della cassa unica assegni familiari e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell’industria.

Per il finanziamento dei trattamenti di CISOA, le imprese agricole interessate sono tenute a versare il relativo contributo di finanziamento, pari all’1,50% dell’imponibile contributivo.

Poiché il trattamento di integrazione salariale citato è stato esteso anche agli apprendisti, le imprese agricole interessate sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2022, al versamento della suddetta contribuzione anche sulle retribuzioni dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato di primo e terzo livello.

L’INPS ricorda anche che il contributo di finanziamento in argomento non è dovuto dai datori di lavoro assicurati per la malattia, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, recante “Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti”.

Inoltre la circolare rammenta che ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del D.lgs n. 81/2015, gli obblighi contributivi in argomento sussistono anche in capo alle agenzie di somministrazione nelle ipotesi di somministrazione di lavoratori a imprese inquadrate nel settore agricolo.

La circolare in conclusione fornisce anche le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens.