Aggiornato l’opuscolo “Agenti chimici pericolosi” di INAIL
A cura della redazione
L’opuscolo, aggiornato rispetto all’edizione precedente, contiene una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, SDS e fa riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Cosa tratta?
INAIL aggiorna l’opuscolo: “Agenti chimici pericolosi” redatto dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza: un manuale ad uso dei lavoratori e di tutte le figure coinvolte a vario titolo nella manipolazione degli agenti chimici e nella valutazione e/o gestione del relativo rischio.
L’opuscolo venne pubblicato con una prima edizione nel 2012, poi aggiornato con una seconda nel 2018 e infine con l’ultimo aggiornamento nel 2023.
L’opuscolo si articola nei seguenti capitoli:
- Introduzione alla valutazione e alla gestione del rischio chimico;
- Il regolamento REACH e la circolazione di sostanze chimiche in Unione europea;
- La classificazione delle sostanze e miscele secondo il regolamento CLP;
- Comunicazione delle informazioni;
- Appendici.
L’opuscolo, aggiornato rispetto all’edizione precedente, contiene una sintesi dei regolamenti REACH, CLP, UE n. 878/2020 sulle SDS e fa riferimento al Titolo IX, Capo I del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., approfondendo tematiche come:
- la valutazione e gestione del rischio chimico;
- i valori limite di esposizione professionale;
- i dispositivi di protezione (DPI);
- la segnaletica di sicurezza;
- l’informazione e formazione dei lavoratori
- la sorveglianza sanitaria.
Il volume è corredato da alcuni elementi grafici che sintetizzano i concetti fondamentali, mentre alcune parti testuali approfondiscono alcuni argomenti ritenuti di particolare utilità e sono più esplicitamente indirizzate a coloro che hanno compiti di valutazione e gestione del rischio.
La pubblicazione ha un carattere divulgativo e generale, ed è indirizzata alle figure coinvolte a vario titolo nella manipolazione degli agenti chimici e nella valutazione e/o gestione del relativo rischio, quali ad esempio lavoratori e RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), datori di lavoro, personale dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP) e figure comunque impegnate in materia di igiene industriale e sicurezza sul lavoro.
Può essere utilizzata come supporto per l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei RLS sul tema del rischio chimico, delle schede dati di sicurezza e della classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose in base al regolamento CLP.
Quando entra in vigore?
Opuscolo informativo aggiornato il 20 aprile 2023.
Indicazioni operative
Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la valutazione del rischio da agenti chimici, che deve essere riportata nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Tale valutazione include sia quella del rischio per la salute, correlata a tutte le proprietà tossicologiche degli agenti chimici, che quella del rischio per la sicurezza, collegata principalmente alle proprietà chimico-fisiche, oltre che alla tossicità acuta.
Il processo di valutazione del rischio prende in considerazione tutte le possibili vie di esposizione (inalatoria, cutanea, ingestione) e comporta l’individuazione dei pericoli, la valutazione dell’esposizione e dei soggetti esposti. A tale scopo il datore di lavoro determina preliminarmente la presenza nell’ambiente di lavoro di tutti gli agenti chimici pericolosi, facendo un accurato censimento e controllandone la classificazione; sono utili l’etichettatura e le informazioni riportate nelle Schede dati di sicurezza o desumibili da altre fonti di letteratura (ad es. Banche dati chimico-fisiche, tossicologiche ecc.).
La valutazione dei rischi deve essere aggiornata periodicamente, o in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero invalidarla, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità.
Qualora il processo di valutazione del rischio chimico si concluda con il giudizio di rischio “basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute”, il datore di lavoro applica solo le misure e i principi generali di prevenzione dei rischi.
Negli altri casi il datore di lavoro deve attuare misure specifiche di prevenzione e di protezione (art. 225 del d.lgs. 81/2008), tra cui la più importante è la sostituzione dell’agente pericoloso (o del processo) con un altro che, nelle condizioni di uso, non lo è o lo è meno. Quando la natura dell’attività non consente la sostituzione, il datore di lavoro riduce il rischio mediante l’applicazione delle seguenti misure, in questo ordine di priorità:
- Progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati.
- Appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio (aspirazioni localizzate, cappe, schermi, ecc.).
- Misure di protezione individuale, compresi i DPI.
- Sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Inoltre, quando il rischio non è basso per la sicurezza, devono essere predisposte misure da attuare in caso di incidenti o di emergenze (art. 226); quando il rischio non è irrilevante per la salute deve essere effettuata la sorveglianza sanitaria (art. 229) e devono essere istituite e aggiornate le cartelle sanitarie di rischio (art. 230).
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