Aggiornati i riferimenti delle norme armonizzate per i DPI
A cura della redazione
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa tratta?
Con la Decisione di esecuzione (UE) 02 maggio 2023, n. 941, l'Unione Europea ha aggiornato i riferimenti delle norme armonizzate per la conformità dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
La decisione segue quanto definito dal Reg. (UE) 2016/425 e abroga la precedente Decisione di esecuzione (UE) 2020/668, nonché la comunicazione 2018/C 209/03.
In base all’articolo 14 del Regolamento europeo sui DPI, 2016/425, un dispositivo di protezione individuale conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione, a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Quando entra in vigore?
La decisione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dunque dal 12 maggio scorso è pienamente vigente.
Indicazioni operative
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 e devono inoltre:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
D’altro canto il datore di lavoro, è obbligato a fornire ai lavoratori DPI conformi ai requisiti precedentemente elencati, ed inoltre:
- mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso
- corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
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