L’INPS, con la circolare 04/04/2018 n.62, ha reso noto che dal 1° gennaio 2019 per accedere alla pensione di vecchiaia gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, dovranno aver compiuto 67 anni di età, così come previsto dal decreto 5/12/2017 che ha adeguato i requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita.

Dal 1° gennaio 2021 il requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia pari a 67 anni, dovrà essere adeguato alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del DL 78/2010 (L. 122/2010).

Per accedere alla pensione anticipata dal 1° gennaio 2019, invece, le lavoratrici donne dovranno aver versato almeno 42 anni e tre mesi di contributi, mentre gli uomini 43 anni e tre mesi.

Per i precoci il requisito contributivo sarà invece pari a 41 anni e 5 mesi.

L’INPS ricorda anche il requisito che devono possedere i soggetti che a cui si applica ancora il sistema delle c.d. quote.

In particolare questi per il biennio 2019-2020 possono accedere alla pensione di anzianità se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età anagrafica di almeno 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un’età anagrafica minima di 63 anni, fermo il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all’INPS.

Infine per coloro che ricorrono alla c.d. totalizzazione, l’accesso alla pensione di vecchiaia è consentito se in possesso di almeno 66 anni di età, mentre per la pensione di anzianità è necessario aver versato almeno 41 anni di contributi.