L'INAIL, con la circolare 22/08/2001 n.61, ha aggiornato la tabelle dei minimi di retribuzione giornaliera da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi dovuti per il 2001. L'aggiornamento dei minimi è dovuto all'incremento dell'indice ISTAT rispetto all'anno precedente pari al 2,6%. In particolare si segnala che il minimale per l'anno 2001 fissato in L. 70.333 deve essere utilizzato anche per il calcolo dei premi dovuti per i detenuti, gli allievi dei corsi di istruzione professionale, i soggetti impiegati nei LSU, i tirocini formativi di orientamento, i PIP e borse lavoro, i soci di società artigiane ed in generale i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzioni fisse o comunque accertabili. Invece relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi, si precisa che i premi dovuti devono essere calcolati in base ad un imponibile minimo e massimo (sino al 30 giugno 2001) rispettivamente pari a L. 1.810.333 e L. 3.362.083.