Rapporto di lavoro
Aggiornate le FAQ sull’assegno di ricollocazione
A cura della redazione
L’ANPAL ha aggiornato le FAQ relative all’assegno di ricollocazione di cui al D.Lgs. 150/2015, sottolineando che, se durante i sei mesi di assegno il beneficiario esaurisce la Naspi, può richiedere l’ASDI, senza perdere il diritto alla fruizione dell’assegno di ricollocazione.
Inoltre, le FAQ chiariscono che:
- Il destinatario dell’assegno di ricollocazione è obbligato a partecipare agli appuntamenti, salvo che sussistano giustificati motivi di assenza. Possono essere considerati tali: il documentato stato di malattia o di infortunio; il servizio civile o di leva o di richiamo alle armi; lo stato di gravidanza, per i periodi di sospensione previsti dalla legge; le citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato; i gravi motivi familiari documentati e/o certificati; i casi di limitazione legale della mobilità personale; ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.
- La sola iscrizione al Programma Garanzia Giovani non è motivo di incompatibilità con la richiesta di assegno di ricollocazione.
- Il tirocinio non è ricompreso tra i successi occupazionali, perché non è un contratto di lavoro.
- Nel caso in cui durante il servizio di assistenza alla ricollocazione il destinatario trova, anche autonomamente, un lavoro di durata inferiore a sei mesi che sospende la Naspi, anche il servizio di ricollocazione si sospende e può riprendere solo nel caso in cui, effettivamente, il rapporto di lavoro si concluda entro il termine di sei mesi.
- In caso di perdita dello stato di disoccupazione durante il servizio di assistenza alla ricollocazione, per provvedimento motivato o perché la persona trovi un lavoro, anche autonomamente, con un contratto di durata superiore a sei mesi, si decade dal servizio di assistenza alla ricollocazione.
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