L’INAIL, con la nota 29/01/2015 n.621, ha comunicato che è stata aggiornata la Guida all’autoliquidazione INAIL 2014-2015 prevedendo che anche la riduzione artigiani deve essere tenuta in considerazione ai fini della determinazione del premio infortuni su cui applicare la riduzione prevista dalla L. 147/2013.

Più precisamente l’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, é stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Originariamente la Guida aveva previsto che il premio sui cui applicare la predetta riduzione fosse dato solo dalle retribuzioni totali riportate nel campo A della dichiarazione delle retribuzioni, meno le quote di retribuzioni parzialmente esenti del campo B per il tasso applicato, meno l’importo degli sconti 1, 3, 6, 7.