Aggiornamento della definizione di soggetto formato
A cura della redazione

Identificati i dettagli delle richieste per le sette tipologie di attestati e certificazioni delle competenze per la definizione di soggetto formato
Cosa tratta?
Con Circolare n.8 del 31 marzo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha tenuto ad aggiornare la definizione di soggetto formato di cui al paragrafo 1.3 della Circolare Anpal del 5 agosto 2022, n. 1, Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal Programma.
Il Ministero, alla luce della riprogrammazione del Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), ha ritenuto utile fornire le seguenti specifiche operative volte a integrare, aggiornare e sostituire il paragrafo della Circolare Anpal.
Per “soggetto formato” si intendono tutti i beneficiari ai quali, in esito ad un percorso di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione sia rilasciata alternativamente:
- una attestazione di qualificazione o parte di essa nel repertorio nazionale;
- una attestazione di formazione regolamentata da normative di settore o parte di essa;
- una attestazione di messa in trasparenza, di validazione o di certificazione;
- una attestazione di messa in trasparenza degli apprendimenti;
- un attestato di trasparenza delle competenze in relazione ai moduli e alle unità didattiche effettivamente frequentate –rilasciato dal soggetto responsabile dell’erogazione della formazione;
- una attestazione di valutazione periodica, automaticamente riconducibile ad attestazioni di validazione;
- un attestato di trasparenza delle attività effettivamente realizzate in un tirocinio non curriculare rilasciato dal soggetto promotore del tirocinio.
La Circolare conclude con una tabella riepilogativa in termini esemplificativi di contenuti minimi da rendere disponibili in riferimento alle attestazioni relative alle 7 tipologie sopra descritte. In particolare, laddove le informazioni minime non siano direttamente indicate nelle attestazioni (ivi compresa a titolo esemplificativo, la data di fine tirocinio), queste dovranno essere rese rintracciabili, in fase di verifica, attraverso eventuale documentazione integrativa disponibile presso la Regione, ivi compresi i registri e i supporti informativi.
Quando?
Circolare del 31 marzo.
Indicazioni operative
Le nuove disposizioni stabiliscono che un soggetto è considerato formato se, al termine di un percorso di aggiornamento, qualificazione o riqualificazione, riceve un’attestazione riconosciuta. Tra queste rientrano qualifiche professionali, certificazioni di competenze digitali, attestati di formazione regolamentata e documenti di attestazione di messa in trasparenza, di validazione o di certificazione delle competenze acquisite.
L’aggiornamento mira a garantire maggiore uniformità nella certificazione delle competenze e nella loro spendibilità nel mercato del lavoro, in linea con le direttive europee e nazionali.
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