Con decreto DCPST n. 1 del 16 gennaio 2023 è stato previsto un aggiornamento della modulistica di presentazione delle istanze, segnalazioni e dichiarazioni ai fini della prevenzione incendi

Cosa tratta?

Con nota DCPREV prot. n. 798 del 19 gennaio 2023 avente per oggetto «Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012», è stato trasmesso il decreto DCPST n. 1 del 16 gennaio 2023 con il quale sono stati aggiornati i seguenti modelli (edizione 2018):

·         PIN 1-2023 Valutazione Progetto

·         PIN 2-2023 S.C.I.A.  Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

·         PIN 2.2-2023 – Cert. REI – Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio

·         PIN 4-2023 Deroga

·         PIN 5-2023 Richiesta N.O.F. – Nulla Osta di Fattibilità.

Si tratta del quarto aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi emanata successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 e del D.M. 7 agosto 2012. Questo fa seguito ai precedenti aggiornamenti disposti con decreti emanati con nota DCPREV prot. n. 13552 del 31 ottobre 2012 (Decreto DCPST n. 200 del 31 ottobre 2012), nota DCPREV prot. n. 4849 del 11 aprile 2014 (Decreto DCPST n. 252 del 10 aprile 2014) e nota DCPREV prot. n. 6542 del 16 maggio 2018 (Decreto DCPST n. 72 del 16 maggio 2018).

Quando entra in vigore?

I nuovi modelli PIN 1, PIN 2, PIN 2.2, PIN 3, PIN 4 e PIN 5 (edizione 2023) devono essere obbligatoriamente utilizzati a decorrere dal 1° marzo 2023 in sostituzione dei precedenti.

Indicazioni operative

Le modifiche introdotte dal decreto DCPST n. 1 del 16 gennaio 2023, allegato alla nota DCPREV prot. n. 798 del 19 gennaio 2023, riguardano la sezione distinta di versamento dei modelli PIN 1, 4 e 5 (valutazione progetto, deroga, NOF), la quale è stata integrata per facilitare l’utenza nel calcolo degli importi dovuti per l’erogazione del servizio richiesto.

Inoltre, è stato previsto l’inserimento di un riferimento (flag) per tener conto delle disposizioni dell’articolo 16 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175, che ha stabilito che nel caso in cui, a seguito dell’installazione di impianti fotovoltaici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 (valutazioni progetto di attività di cat. B o C), sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da 60 a 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

Oltre a quanto sopra, è stata prevista una modifica prettamente formale al modello PIN 2.2-2023-Cert.Rei, in particolare in caso di ricorso alla progettazione con il Codice di prevenzione incendi, anche le conseguenti certificazioni di resistenza al fuoco dovranno coerentemente essere redatte con riferimento a tale disposto normativo. In caso di approccio di tipo tradizionale si continuerà, invece, a far riferimento al D.M. 16 febbraio 2007.

Non sarà invece necessario, in caso di modifiche ad attività esistenti, effettuare una nuova determinazione di prodotti ed elementi già acquisiti dei VVF, sempre che compatibili con il nuovo approccio progettuale.

I nuovi modelli sono disponibili sul portale dei Vigili del Fuoco nella sezione modulistica.