L'INPS, con il messaggio 20/02/2008 n.4228, ha precisato che nei casi di part time orizzontale o verticale con attività svolta in alcuni giorni della settimana, la maggiorazione ai fini pensionistici di due mesi per ogni anno di attività (entro il tetto massimo di 5 anni), prevista dall'art.80, comma 3, L: 388/2001 deve essere riconosciuta per intero con riferimento però ai soli periodi coperti da contribuzione effettiva.

Restano esclusi comunque i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato da attività lavorativa.

La stessa maggiorazione da attribuire per il calcolo dell'importo della pensione deve essere invece determinata in misura proporzionale all'orario svolto.

Nel caso di rapporto di lavoro part time verticale, caratterizzato da prestazione lavorativa concentrata in alcune settimane del mese o in alcuni mesi dell'anno, l'agevolazione va riconosciuta con riferimento ai soli periodi di svolgimento dell'attività lavorativa.