Sulla G.U. n. 117/2018 è stato pubblicato il Decreto 10/04/2018 con il quale il Ministero del lavoro ha stabilito che sia le agenzie di somministrazione sia quelle di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione devono avere in organico un certo numero di lavoratori qualificati.

Per tali si devono intendere quelli dotati di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o  professionista,  nel  campo  della  gestione  o  della ricerca e selezione del personale, della somministrazione di  lavoro, della ricollocazione professionale, dei servizi per l'impiego,  della formazione professionale,  dell'orientamento,  della  mediazione  tra domanda e offerta di lavoro o nel campo delle relazioni industriali.

Ai fini dell’acquisizione dell’esperienza professionale di minimo due anni vengono tenuti in considerazione i percorsi formativi certificati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione, di durata non inferiore ad un anno.

L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.

Il decreto prevede anche che i locali presso i quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attività devono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali devono essere adeguate allo svolgimento dell’attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Infine il Ministero stabilisce anche che i locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate alla somministrazione e intermediazione devono garantire una fascia di 20 ore settimanali minime di apertura al pubblico e la presenza di almeno 2 operatori per ogni sede operativa.