L'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione 13/10/2006 n.112, rispondendo ad un'istanza di interpello avanzata in merito alla tassazione agevolata degli incentivi all'esodo, rende noto che i sostituti d'imposta sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte ridotta ai soggetti di sesso maschile che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, avevano un'età compresa tra i 50 e i 55 anni, pur in presenza della sentenza della Corte di Giustizia Europea C-207/2004 che ha dichiarato non conforme al diritto comunitario l'art. 19, comma 4 bis del TUIR (ora abrogato dal DL 223/2006). I giudici europei hanno dichiarato che la disposizione contenuta nel TUIR è in contrasto con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne, in quanto stabilisce due diverse condizioni soggettive ai fini della fruizione del beneficio della minore tassazione: compimento del 50° anno di età per le donne e 55° anno di età per gli uomini al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro. L'Agenzia spiega che l'eccezione della Corte UE non riguarda tutte le forme di incentivazione all'esodo, ma esclusivamente quelle che hanno come esito finale il conseguimento di una prestazione previdenziale. Ne consegue che la sentenza non trova applicazione in questo caso poichè ha solamente affermato l'illegittimità della previsione di limiti di età differenti, tra uomini e donne, per l'accesso al beneficio, mentre non ha stabilito che il legislatore italiano avrebbe dovuto estendere anche agli uomini il limite di età, più vantaggioso, previsto per le donne. Quindi, rispondendo all'interpello, nel periodo intercorrente tra la sentenza della Corte di Giustizia UE e l'abrogazione della disposizione normativa predetta contenuta nel TUIR disposta dal DL 223/2006 le eventuali istanze di parziale rimborso dell'imposta pagata non possono trovare accoglimento.