Agenzia entrate: precisazioni su IRAP e incrementi occupazionali
A cura della redazione
L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 26 del 12 luglio 2006, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della deduzione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro dei lavoratori neo assunti a tempo indeterminato, sempre che si sia verificato un incremento occupazionale (art. 11, D. Lgs. 446/1997, integrato dall'art. 1, cc. 347 e 348 della L. 311/2004 a sua volta modificata dall'art. 11-ter del D.L. 35/2005, L. 80/2005).
Destinatari del beneficio - Possono godere del beneficio anche le imprese costituite nel corso dei periodi d'imposta agevolato (2005 - 2007), sempre che l'incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente già esistenti.
Pertanto, le assunzioni a tempo indeterminato nell'anno di inizio attività rappresentano un incremento occupazionale rispetto al periodo d'imposta precedente (organico uguale a zero). Naturalmente, nel periodo d'imposta successivo, per verificare se ci sono ulteriori aumenti occupazionale agevolabili, occorre determinare la media dei lavoratori occupati nel periodo d'imposta precedente. L'occupazione media sarà data dal rapporto tra:
- la sommatoria dei giorni di calendario dalla data di assunzione alla fine del periodo d'imposta di ciascun lavoratore nuovo assunto;
- il numero dei giorni di calendario compresi fra la data di costituzione dell'impresa e la fine del periodo d'imposta
Contratti a termine - I contratti a termine che vengono trasformati, nel periodo di validità del beneficio, in contratti a tempo indeterminato, sono considerati nuove assunzioni a tempo indeterminato e quindi agevolabili (a partire dalla data di trasformazione). Stesso discorso vale per le trasformazioni dei contratti di apprendistato, dei residui contratti di formazione e lavoro e dei contratti di inserimento in contratti a tempo indeterminato.
Le cessazioni - La condizione che era stata evidenziata nella circolare n. 7/2006 secondo cui "la deduzione potrà essere fruita per i lavoratori neo assunti con contratto a tempo indeterminato semprechè al termine del periodo d'imposta il numero di tali lavoratori neoassunti risulti in eccedenza rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto, per i quali a diverso titolo sia cessato il rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta" è stata interpretata nel senso che il beneficio spetta solo per i dipendenti che risultano in eccesso dopo il confronto neo assunto e cessati (lasciando all'impresa la scelta dei dipendenti per il calcolo della deduzione).
Conseguentemente, per tale condizione, non è stato osservato il criterio previsto per gli altri confronti dei valori occupazionali (lavoratori a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo d'imposta precedente; forza occupazionale complessiva alla fine del periodo d'imposta rispetto alla media occupazionale complessiva del periodo d'imposta 2004) dai quali, ai fini dell'applicazione del beneficio per tutti i lavoratori neo assunti agevolabili, è sufficiente che emerga un risultato positivo.
Aspettative - Il neo assunto che alla fine del periodo d'imposta si torva in aspettativa non retribuita, rimane un soggetto agevolabile.
Part - time - Nei confronti occupazionali i lavoratori pat-time si contano come unità intere per determinare la forza alla fine del periodo d'imposta mentre si contano in proporzione per il calcolo delle medie.
Altre agevolazioni - I lavoratori a tempo indeterminato destinatari di agevolazioni autonome (per esempio lavoratori addetti alla ricerca ovvero lavoratori disabili, ecc.) si contano nel calcolo delle forze occupazionali di confronto e le relative deduzioni, in via di principio, sono cumulabili con quella per l'occupazione aggiuntiva. In ogni caso, il beneficio (deduzione) non potrà mai superare il costo sostenuto per il neo assunto. E' evidente che se il costo del lavoratore addetto alla ricerca (ovvero disabile o altro) è stato interamente escluso dalla base IRAP non sarà possibile operare anche la riduzione per aver fatto occupazione aggiuntiva. I costi dei premi INAIL che risultano autonomamente deducibili non potranno essere conteggiati, ai fini della determinazione della nuova agevolazione, tra i costi del dipendente.
Costo del lavoro - Il costo del lavoro, ai fini del calcolo della deduzione, comprende anche gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto.
Ragguaglio della deduzione massima - In caso di assunzione (agevolabile) in corso d'anno il ragguaglio del limite di deducibilità di ? 20.000 deve essere effettuato in trecentossessantacinquesimi.
Incremento costo del lavoro complessivo - Ai fini dell'individuazione degli elementi del costo del personale da prendere in considerazione per determinare l'incremento complessivo del costo del lavoro rispetto al periodo d'imposta precedente devono essere presi in considerazione i costi riferibili ai lavoratori dipendenti, incluso il lavoro interinale (somministrato).
Cumulabilità dell'agevolazione base - La deduzione base è cumulabile con altre agevolazioni riconosciute a diverso titolo sui medesimi costi, fatto salvo che le singole normative non prevedono il divieto di cumulo.
Settore autotrasporto - La deduzione maggiorata per il sud e aree svantaggiate è applicabile, in quanto il beneficio è stato notificato alla Commissione europea, anche al settore dell'autotrasporto, qualora le nuove assunzioni soddisfino tutte le condizioni previste dal regolamento CE 2204/2002.