Agenzia delle Entrate: precisazioni sulla trasmissione telematica del mod. F24
A cura della redazione
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30/2006 ha fornito ulteriori chiarimenti interpretativi in merito alla trasmissione telematica del mod. F24 ai sensi dell'art. 37, comma 49 del decreto legge 4 luglio, n. 223.
I chiarimenti interpretativi riguardano prima di tutto le modalità con le quali i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti per via telematica:
- direttamente anche ricorrendo ai servizi di home banking di Poste Italiane;
- tramite intermediari abilitati che si avvalgono dei servizi telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane.
E' stato anche precisato che, in linea generale, i residenti fuori dal territorio nazionale che non sono titolari di conti correnti presso banche in Italia o presso Poste Italiane S.p.a, possono eseguire i versamenti tramite bonifico, attraverso una banca estera, a favore di una corrispondente banca italiana.
Per quanto riguarda la titolarità del conto su cui addebitare i versamenti la circolare 30/2006 ha precisato che, ai contribuenti già titolari di conti correnti, non è in alcun modo richiesta l'apertura di appositi conti correnti per il pagamento del modello F24 con modalità telematiche.
E' stato inoltre chiarito che l'intermediario abilitato è tenuto a consegnare al contribuente copia dei modelli di versamento F24 trasmessi per vai telematica, nonché delle relative ricevute rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. Il contribuente riceverà per posta copia del modello F24 inviato telematicamente e correttamente addebitato. Per i versamenti eseguiti a partire dal 1° ottobre 2006 tali comunicazioni postali saranno sostituite da un estratto conto semestrale che rendiconterà tutti gli F24 presentati nel periodo, purché andati a buon fine. Tali ricevute telematiche rimarranno disponibili nell'apposita sezione del servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per eseguire il pagamento.
L'Agenzia delle Entrate offre, inoltre, la possibilità di annullare i versamenti telematici inviati dagli intermediari via Entratel mediante apposita funzione disponibile nell'applicazione omonima. Tale opportunità è fruibile entro il quintuplo giorno precedente il giovedì precedente. Tale arco temporale subirà una dilatazione e a partire dal 2007, e tale opportunità di ampliamento sarà estesa anche ai singoli contribuenti che operano direttamente per via telematica.
La circolare precisa inoltre che, tutti gli enti che eseguono versamenti diretti in tesoreria statale dovranno utilizzare i servizi on-line dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. Nei casi residuali ed eccezionali sarà comunque possibile effettuare versamenti diretti in tesoreria, con le stesse modalità previste per il pagamento delle ritenute alla fonte.
L'Agenzia delle Entrate ha, in fine, aggiunto alla lista dei casi particolari esclusi dal versamento telematico:
- gli eredi e titolari di partita IVA per i soli adempimenti, eseguiti dagli eredi di titolare di partita IVA, concernenti la liquidazione dell'attività del de cuius;
- gli agricoltori esonerati a norma dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72;
- la cessazione di partita IVA per i versamenti residuali di imposte, contributi e premi relative alla cessata attività per via non telematica;
- l'affitto di azienda da parte di imprenditore individuale.