Il 30 luglio 2014, Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs, Fiarc, Fnaarc, Usarci, Ugl e le rappresentanze datoriali Confindustria, Confapi e Confcooperative hanno siglato il nuovo accordo economico collettivo per gli agenti e i rappresentanti commerciali.
Nel ribadire il principio dell’impossibilità per la ditta mandante di valersi di più agenti o rappresentanti per trattare gli affari di aziende della stessa zona o dello stesso ramo in concorrenza, l’accordo stabilisce che le variazioni di zona – territorio, clientela, prodotti – e la misura delle provvigioni, debbano essere comunicate in forma scritta con un preavviso fino a quattro mesi, con possibilità di rifiuto da parte dell’agente o del rappresentante di commercio. La casa mandante sarà obbliga al pagamento dell’indennità di clientela qualora le variazioni di zona incidano, nell’arco dei 18 mesi di attività, nella misura superiore al 15% del fatturato.
L’accordo amplia anche le tutele per le lavoratrici madri. In caso di gravidanza e puerperio, infatti, il periodo di sospensione del rapporto di lavoro passa da 8 a 12 mesi, periodo durante il quale la casa mandante non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Altra importante novità riguarda le indennità di competenza in caso di scioglimento del contratto di lavoro. Oltre al Firr, l’indennità di risoluzione del rapporto, ed all’indennità suppletiva di clientela, all’atto della cessazione del contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, già previste nel precedente contratto, il nuovo accordo chiarisce le modalità di erogazione della indennità meritocratica, stabilendone l’effettiva erogazione nel caso in cui l’agente o il rappresentante abbia sensibilmente contribuito ad incrementare la clientela o il giro di affari con sostanziali vantaggi per la casa mandante.