Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 16 marzo 2022, la Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Cosa tratta?

La Direttiva (UE) 2022/431 risulta essere un adeguamento al progresso tecnico (ATP) della Direttiva 2004/37/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione professionale ad agenti cancerogeni o mutageni.

Si rimarca inoltre come per le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione sia necessario tenere presenti anche vie di assorbimento diverse da quelle inalatorie, come quella per assorbimento cutaneo, al fine di garantire la migliore protezione possibile.

Tra le principali novità della nuova direttiva possiamo citare:

  • ampliamento del campo di applicazione, che da ora in poi si applicherà anche alle sostanze tossiche per la riproduzione;
  • introduzione del concetto di “rischio minimo” come obiettivo da conseguire nella gestione di alcune sostanze e miscele;
  • possibilità di definire valori limite biologici anche per agenti cancerogeni e mutageni (attualmente contiene solo il valore limite biologico per il piombo e suoi composti ionici);
  • valutazione dei rischi per i farmaci pericolosi che contengono una o più sostanze che rispondono ai criteri per essere classificate come cancerogene (categoria 1 A o 1B), mutagene (categoria 1 A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1 A o 1B);
  • modifiche agli articoli in tema di sorveglianza sanitaria e formazione;
  • modifica o introduzione di nuovi valori limite di esposizione professionale che riguardano agenti cancerogeni molto importanti; in particolare:

o   benzene

o   acrilonitrile;

o    nichel e composti

Vengono poi elencati i valori limite di diverse sostanze che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B e per le quali erano stati definiti nel tempo valori limite in attuazione della Direttiva 98/24/CE; si tratta quindi di semplici trasposizioni degli elenchi stabiliti con le direttive di attuazione della Direttiva 98/24/CE all’interno dell’Allegato III punto A della Direttiva 2004/37/CE; in particolare si tratta dei valori limite di:

o   piombo inorganico e composti;

o   N,N-dimetilacetammide;

o   nitrobenzene

o   N,N Dimetilformamide

o   2-metossietanolo

o   2-Metiossietil acetato

o   2-Etossi etanolo

o   2-Acetato di 2-etossietile

o   1-Metil-2-pirrolidone

o   mercurio e composti

o   bisfenolo A

o   monossido di carbonio;

Entro il 31 dicembre 2022 è previsto un piano d’azione per stabilire valori limite di esposizione professionale nuovi o rivisti per almeno 25 sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi.

 

Quando entra in vigore?

La Direttiva entra in vigore entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma gli stati membri dell’UE dovranno recepirla entro il 5 aprile 2024.

 

Indicazioni operative

Per valutare appieno gli impatti sulle aziende sarà necessario attendere lo sviluppo delle valutazioni richieste alla Commissione Europea e il recepimento italiano per verificare come le modifiche apportate dalla Direttiva 2004/37/CE verranno concretamente inserite all’interno del Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/08.

Le future valutazioni del rischio per agenti cancerogeni e/o mutageni e/o sostanze tossiche per la riproduzione dovranno infatti tenere conto del significativo allargamento della platea di sostanze e miscele coinvolte e del probabile inserimento di valori limite biologici, con prevedibili ripercussioni anche sulla sorveglianza sanitaria.

Nel frattempo le organizzazioni possono raccogliere informazioni sulle sostanze e miscele aventi classificazioni come tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B presenti nel ciclo produttivo, a prescindere dalla definizione o meno di un valore limite di esposizione (la valutazione del rischio dovrà infatti essere comunque condotta) e possono effettuare analisi dei risultati delle misurazioni sino ad ora condotte sulle sostanze che dovranno essere gestite nell’ambito del Titolo IX Capo II per verificare l’impatto dei nuovi valori limite di esposizione professionale che verranno progressivamente applicati.