Il Ministero del lavoro, con la circolare 08/08/2008 n.29, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che se il giudice ha disposto l'affidamento congiunto ai genitori separati, questi ultimi potranno beneficiare dell'esenzione all'adibizione al lavoro notturno nel periodo in cui dimostrino al proprio datore di lavoro di convivere con il figlio minore.
L'intervento ministeriale nasce dal fatto che la Legge 54/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bi genitorialità ovvero l'affidamento condiviso secondo cui in caso di separazione o divorzio, il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, a meno che questo non sia contrario all'interesse del minore.
Il Dlgs 66/2003 riconosce il diritto di astenersi dal lavoro notturno al lavoratore che sia unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni.
Secondo il Ministero le due disposizioni normative si possono conciliare tra loro attribuendo al lavoratore l'obbligo di dimostrare di essere per un determinato periodo di tempo affidatario del figlio minore.
Questa prova della convivenza può essere facilmente dimostrata esibendo al datore di lavoro copia del dispositivo della sentenza di affidamento congiunto nel quale sono indicate le modalità anche temporali attraverso le quali può esplicarsi l'affidamento congiunto.