L’Inps, con il messaggio n. 1785 del 30 gennaio 2013, in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 257/2012, ha precisato che anche alle lavoratrici/lavoratori, iscritti alla Gestione separata, che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l’indennità di maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, di cui all’art. 2 del decreto ministeriale n.23484 del 4 aprile 2002, sia in caso di adozione nazionale che internazionale.
Tenuto conto dell’obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore, l’estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.