L’Inps, con il messaggio n. 371 dell’8 gennaio 2013, ha precisato che alle lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata, che adottino o abbiano in affidamento preadottivo un minore, deve essere riconosciuta l'indennità di maternità/paternità per un periodo di cinque mesi, fermo restando i limiti di età del minore, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 23484/2002, sia in caso di adozione nazionale che internazionale.
In data 19.11.2012 la Corte Costituzionale, con sentenza n. 257, ha dichiarato, infatti, "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 2, del D.Lgs. 151/2001, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi".
Tenuto conto, inoltre, dell'obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, l’Istituto ha chiarito che l'estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.
Pertanto, tutti i rapporti non ancora esauriti saranno nuovamente istruiti d'ufficio alla luce della nuova disciplina e, ove riscontrati i requisiti di legge, riliquidati.