Adozione del piano nazionale d'azione per il radon 2023-2032
A cura della redazione
Pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2024 che adotta il piano nazionale d’azione radon
Cosa tratta?
Il radon, gas radioattivo inodore, incolore e insapore, deriva dal decadimento dell’uranio ed è presente nell’aria in quantità variabile, rappresenta la maggiore fonte di rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti di origine naturale.
Il radon proviene principalmente dal suolo, dai materiali da costruzione e dall’acqua. Negli ambienti chiusi si accumula, raggiungendo, in alcuni casi e in assenza di ventilazione, concentrazioni che sono la prima causa di aumento di rischio di tumore polmonare dopo il fumo.
Se inalato, i suoi prodotti di decadimento possono accumularsi sulle cellule dell’epitelio bronchiale e possono dare origine a processi di cancerogenesi. Il radon è stato classificato, infatti, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel Gruppo 1 delle sostanze cancerogene per le quali vi è la massima evidenza di cancerogenicità.
Il Piano nazionale d’azione per il radon, previsto dall’art. 10 del D.lgs 31 luglio 2020 n.101 (atto di recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom), è un obbligo comunitario. Il Piano, adottato con DPCM 11 gennaio 2024, contiene gli obiettivi per affrontare i rischi a lungo termine dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni, descrive la linea d’azione nazionale e fornisce agli esperti e ai cittadini interessati informazioni sulla strategia italiana per ridurre l’esposizione della popolazione al radon.
L’esposizione al radon e il suo impatto possono essere ridotti con opportune politiche di intervento e, a questo scopo, interverrà il Piano, con strategie volte alla misurazione, alla prevenzione e alla riduzione della esposizione della popolazione. Verranno sviluppate a livello nazionale e locale adeguate campagne informative.
Quattro i punti in cui è organizzato il piano:
- aspetti generali;
- obiettivi e struttura del piano;
- assi e azioni del piano;
- appendici (contengono le linee guida per la realizzazione di indagini volte all’individuazione delle aree prioritarie e linee guida per l’individuazione, all’interno delle aree prioritarie, delle abitazioni con concentrazioni di radon superiori al livello di riferimento).
La struttura del Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici:
- Asse 1. Misurare: individuazione delle situazioni di maggiore esposizione;
- Asse 2. Intervenire: strumenti per la prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor;
- Asse 3. Coinvolgere: informazione, educazione, formazione e divulgazione.
Quando entra in vigore?
Decreto pubblicato il 21 febbraio 2024.
Indicazioni operative
Nei luoghi di lavoro l'esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria e viene effettuata affidandosi a un dosimetro. Il D.lgs. 101/2020 stabilisce che la concentrazione di radon media annua nei luoghi di lavoro non debba superare i 300 Bq/m³.
La valutazione deve essere ripetuta ogni volta che vengono effettuati interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico e comunque, ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq/m³.
Se tale valore risulta superato, è obbligatorio adottare misure correttive per abbassare la concentrazione di radon entro due anni. L’efficacia di queste viene nuovamente valutata:
- in caso di esito positivo, con abbassamento della concentrazione al di sotto della soglia indicata, le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni;
- in caso di esito negativo risulta necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite un esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione.
La valutazione del rischio radon deve essere inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi.
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