Adempimenti in materia di lavoro: artigiani e commercianti possono delegare qualsiasi soggetto di fiducia
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 07/08/2013 n.126, ha precisato che gli iscritti alla Gestione separata (non rientranti nell’art. 39 del DL 112/2008) e gli iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e commercianti possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia, diverso dal consulente del lavoro, per adempiere alle attività inerenti la gestione degli obblighi contributivi per se stessi o per i propri collaboratori familiari, dato che sono esclusi dall’ambito di applicazione della L. 12/1979.
I predetti soggetti che vogliono operare in qualità di intermediari per conto di committenti, associanti, professionisti, artigiani e commercianti, devono richiedere, se non ne sono ancora in possesso, all’INPS il codice PIN cittadino dispositivo con il quale potranno operare a seguito della delega. Oltre che con il PIN, gli intermediari possono operare anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi rilasciata da una Pubblica Amministrazione.
Può accadere che in un’azienda i rapporti con l’INPS siano delegati in via generale ad un dipendente. In questo caso quest’ultimo può essere abilitato ad operare anche in nome e per conto del committente con le stesse prerogative e funzioni del legale rappresentante. L’abilitazione può avvenire attraverso il cassetto previdenziale oppure presentando il modulo SC72 all’INPS territorialmente competente.
Esistono due tipologie di delega: quella totale che consente al delegato di operare su tutti i collaboratori, presenti e futuri, di accedere a tutti gli emens già inviati e di inviare gli emens per tutti i collaboratori del committente, senza obbligo di altra comunicazione.
La delega parziale consente invece al delegato di operare solo per alcuni dei collaboratori dell’azienda.
A sua volta ciascuna tipologia di delega può essere inoltre esclusiva o non esclusiva. Una delega esclusiva consente al delegato di operare in modo esclusivo su uno o più collaboratori; questa capacità può essere attribuita e revocata esclusivamente dal committente attraverso il legale rappresentante e gli altri responsabili; il rilascio di una nuova delega esclusiva annulla ogni eventuale precedente delega per le stesse posizioni. Una delega non-esclusiva consente invece a più di un delegato di operare per un collaboratore o di gestire l’intera posizione di un committente.
L’INPS ricorda anche che i professionisti delegati possono a loro volta subdelegare gli adempimenti a uno o più collaboratori. L’applicazione on line dell’INPS per la delega infatti consente anche l’attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare. Però se la delega rilasciata ad un professionista viene revocata, anche le subabilitazioni che lo stesso avrà rilasciato ai propri dipendenti o collaboratori verranno annullate.
La circolare 126/2013 conclude ricordando che fino al 31 dicembre 2013 i committenti e gli associanti iscritti alla Gestione separata potranno ancora operare in deroga alle nuove regole in merito all’invio dei flussi emens. Quindi anche i soggetti non delegati con le nuove modalità potranno continuare ad inviare emens per la Gestione separata fino a fine anno.
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