L’INPS, con il messaggio n. 4045 del 15 novembre 2023, ha reso noto che il DM 14 settembre 2023 (G.U. n. 239/2023) ha adeguato la disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, alla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla L. 234/2021.

In particolar, il decreto interministeriale recepisce il contenuto dell’accordo collettivo sottoscritto in data 29 dicembre 2022 tra l’Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER) ed Equitalia Giustizia S.p.A. e le Organizzazioni sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN e l’accordo collettivo sottoscritto in data 4 aprile 2023 tra SO.G.E.T. S.p.A. e le Organizzazioni sindacali FISAC CGIL e FIRST CISL.

Poiché il decreto è stato pubblicato in G.U. il 12 ottobre 2023, per effetto del termine di 15 giorni di vacatio legis, l’entrata in vigore delle modifiche è avvenuta il 27 ottobre 2023.

In ogni caso, sottolinea l’INPS, la disciplina si pone in continuità con la previgente regolamentazione che riconosceva le tutele ai datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti e quindi già a coloro che avevano in organico anche un solo lavoratore come richiede la riforma degli ammortizzatori sociali.

Inoltre non ci sono novità neppure riguardo ai destinatari delle prestazioni del Fondo, che sono i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti, delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali.

Infine, non varia neanche il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,30% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti.

Poiché il Decreto è entrato in vigore il 27 ottobre 2023, l’INPS precisa che le domande di assegno di integrazione salariale presentate da tale data, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 12 ottobre 2023 (data di pubblicazione sulla G.U.), saranno istruite sulla base dei criteri stabiliti dalla nuova disciplina.