Adeguato al Jobs Act il Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, di concerto con quello dell’economia, ha emanato il decreto 18/04/2016 n. 95439 che adegua alle disposizioni contenute nel D.lgs. 148/2015, il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.
Il Fondo ha lo scopo da un lato di assicurare ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e dall’altro di attuare interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.
Più precisamente il Fondo provvede in via ordinaria a contribuire al finanziamento dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa; mentre il via straordinaria eroga assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e versa la relativa contribuzione, riconosciuta ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.
Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di 60 mesi a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie in favore dei lavoratori che conseguono la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione dell’accesso al trattamento pensionistico anticipato, di vecchiaia oppure di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione.
Per finanziare le prestazioni citate, al Fondo è dovuto un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3 calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti e un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.
L’accesso alle prestazioni volte a finanziare i programmi formativi è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale; mentre l’accesso ai trattamenti a favore dei lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell’attività lavorativa è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali nonché di quelle legislative se previste espressamente.
Infine l’accesso all’erogazione degli assegni straordinari per il sostegno del reddito è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge oppure, in alternativa, se l’azienda si trovi in una situazione di eccedenza del personale o manifesti la volontà d non risolvere tale problematica attraverso il ricorso ai licenziamenti collettivi.
L’accesso agli assegni subordinati è anche possibile se l’azienda attiva una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individua le modalità di esodo volontario oppure intende evitare il ricorso ai licenziamenti collettivi, nei confronti del personale che esaurita l’applicazione degli strumenti anzidetti, continua a rimanere in esubero e si impegna a non attivare procedure di licenziamento collettivo in base alle medesime causali, per almeno 12 mesi decorrenti dall’accordo sindacale citato.
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente percepiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore delle imprese nonché di altri soggetti e altre aziende operanti in ambito creditizio o della riscossione.
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