Addizionali regionali 2002
A cura della redazione
Addizionali regionali 2002 - L'articolo 4, comma 3-bis, del Decreto legge n. 347/2001 (convertito con modificazioni dalla legge 405/2001), recante disposizioni urgenti in materia di spesa sanitaria, ha derogato ai termini ed alle modalità previste dalla normativa vigente in fatto di addizionale regionale (art. 50, 3° comma, D.lgs. 446/1997), per il solo anno 2002, fornendo alle regioni la possibilità di aumentare l'aliquota applicabile anche oltre il previsto 0,50% massimo, mediante proprio provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2001 (anziché entro il 30 novembre).
Vista l'ampia gestione accordata, alcune regioni hanno provveduto in merito per lo più prevedendo un'aliquota differenziata in funzione degli scaglioni di reddito stabiliti ai fini Irpef e, in alcuni casi, tenendo conto della situazione familiare del contribuente.
I provvedimenti indicati nella tabella qui di seguito esposta, porteranno i datori di lavoro a maggiori e più complicate operazioni di conguaglio in funzione del domicilio fiscale dei propri lavoratori (dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi).
Per le particolarità applicative si rimanda alla citata tabella in quanto le singole regioni hanno previsto specifiche disposizioni agevolative e di calcolo complessivo.
Per le regioni non citate si ricorda che è ancora in vigore l'aliquota dello 0,90% per l'anno 2002.
Da ultimo ricordiamo che le operazioni di calcolo dovranno essere effettuate in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto e quindi già a partire dai lavoratori che cessano il rapporto nel mese di gennaio 2002.
Per Veneto, Marche e Lombardia
Scaglioni di reddito (?uro) |
Aliquote per singole regioni |
|||||||
Oltre a |
Fino a |
Veneto (1) |
Marche |
Lombardia (2) |
||||
0,00 |
10.329,14 |
1,20 |
0,90 |
1,20 |
||||
10.329,14 |
15.493,71 |
1,30 |
0,90 |
1,20 |
||||
15.493,71 |
30.987,41 |
1,40 |
1,90 |
1,30 |
||||
30.987,41 |
69.721,68 |
1,40 |
3,60 |
1,40 |
||||
69.721,68 |
Oltre 69.721,68 |
1,90 |
4,00 |
1,40 |
||||
(1) Per le famiglie con disabile l'aliquota rimane allo 0,9% per redditi non superiori a 30.987,41 ?uro. (2) Per i pensionati con redditi non superiori a 10.329,14 ?uro derivanti da pensioni e abitazione principale l'aliquota rimane confermata allo 0,9%. |
Per Umbria, Piemonte e Puglia
Scaglioni di reddito (?uro) |
Aliquote per singole regioni |
|||||||
Oltre a |
Fino a |
Umbria |
Piemonte |
Puglia |
||||
0,00 |
10.329,14 |
0,90 |
0,90 |
1,40 |
||||
0,00 |
15.493,71 |
1,10 |
1,40 |
1,40 |
||||
0,00 |
30.987,41 |
1,10 |
1,40 |
1,40 |
||||
0,00 |
69.721,68 |
1,10 |
1,40 |
1,40 |
||||
0,00 |
Oltre 69.721,68 |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
Per tutte le altre regioni, vista la mancata pubblicazione sulla G.U. di specifici provvedimenti regionali, resta in vigore l'aliquota dello 0,90%.
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