L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 146 del 28/12/2018, ha precisato che l’addizionale del 10% sugli emolumenti variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario sotto forma di bonus e stock options, introdotta dall’art. 33 del DL 78/2010 (L. 122/2010) e s.m., trova applicazione sull’intero ammontare della retribuzione variabile che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione e non solo sulla parte eccedente il triplo della stessa.

Per sostenere questa interpretazione l’Agenzia delle entrate richiama la relazione al maximendamento presentato in sede di conversione in Legge del DL 98/2011 che ha inserito il comma 2-bis al citato art. 33 del DL 78/2010, secondo la quale l’intento del legislatore è quello di determinare un importante effetto di ampliamento della base imponibile, anche in considerazione del fatto che ne risulta allargata la platea dei soggetti sottoposti all’addizionale.

La ratio di tale intervento si pone peraltro in continuità con l’intento originario del legislatore che è quello di scoraggiare modalità remunerative variabili considerate pericolose per la stabilità finanziaria in considerazione degli effetti economici potenzialmente distorsivi propri delle forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock option.