Pubblicato il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n.18, come attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

 

Cosa tratta?

Il D.lgs. 18/2023 aggiorna la disciplina sulle acque potabili (abrogando il D.lgs. 31/2001), rivede i parametri e i valori di rilevanza sanitaria a maggiore protezione dei cittadini, stabilisce i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, per i reagenti chimici e per i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento.

Inoltre migliora l’informazione al pubblico in un’ottica generale di protezione della salute, ed è previsto non solo il miglioramento della qualità ma soprattutto quello dell’accesso ad un’acqua potabile sicura nell’ottica di incrementare il consumo in luogo dell’utilizzo dell’acqua in bottiglia riducendo così anche i relativi rifiuti.

In sintesi gli obiettivi sono:

  • protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite;
  • accesso universale ed equo all’acqua, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura

Questi obiettivi sono resi possibili dall’introduzione del concetto di “approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio”.

 

Quando entra in vigore?

Il provvedimento entrerà in vigore il 21 marzo 2023.

 

Indicazioni operative

I parametri chimici hanno subito una importante revisione, con la modifica dei valori per alcuni parametri ma soprattutto con l’introduzione nell’elenco di nuove sostanze per le quali gli studi ne hanno dimostrato la tossicità per l’uomo e quindi la necessità di essere normate.

Il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n.18 all’Art. 5 precisa che il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi quando i valori di parametro, fissati nell’allegato I, sono rispettati nel punto di consegna, che identifica come punto di delimitazione tra la rete di distribuzione e l’impianto di distribuzione interna dell’edificio. Tuttavia il decreto sposta anche l’attenzione sino al punto di utenza (ovvero il rubinetto), prevedendo ivi la conformità per i rubinetti utilizzati per il consumo umano all’interno dei locali pubblici e privati e per le case dell’acqua.

A maggior ragione il ruolo e la responsabilità del mantenimento della qualità dell’acqua destinata al consumo umano assumono un valore molto importante, responsabilità che ricade sul titolare o il gestore dell’edificio o della struttura, definito come GIDI (Gestore Idrico Distribuzione Interna). I GIDI dovranno effettuare una valutazione del rischio, differente a seconda della tipologia di edificio e della classe di rischio.