Accesso alle pensioni in regime internazionale
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 4/10/2012 n.119, in merito al conseguimento della pensione in regime internazionale, ha ribadito che ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi, continuano a trovare applicazione le disposizioni relative alla totalizzazione dei periodi assicurativi italiani e stranieri e al calcolo della pensione secondo le regole del pro-rata.
L’Istituto previdenziale fa seguito alle indicazioni contenute nella circolare 35/2012 precisando che l’attività lavorativa svolta all’estero in relazione alla quale la persona è assoggettata alla legislazione estera è considerata lavoro dipendente o autonomo secondo quanto stabilito al riguardo dal regolamento 883/2004/CE.
Per quanto riguarda i versamenti volontari, l’INPS precisa che i provvedimenti di autorizzazione alla prosecuzione volontaria emessi dall’Istituto previdenziale di un Paese UE continuano a non avere rilevanza in Italia per l’accertamento del diritto alla pensione.
Nel caso di pensione liquidata in regime comunitario a favore di un persona che può far valere, al 31 dicembre1995, 18 anni di anzianità contributiva totalizzando i periodi italiani ed esteri oppure in base ai soli periodi esteri, la quota di pensione relativa ai periodi maturati nell’assicurazione italiana dal 1/01/2012 sarà determinata secondo le regole del sistema contributivo.
Inoltre al fine di non penalizzare i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione, l’Istituto previdenziale richiama la circolare n. 95 del 12 luglio 2012 con la quale ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’importo del pro-rata estero deve essere considerato anche nel calcolo dell’importo soglia, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una pensione in regime comunitario.
Sempre relativamente all’istituto della totalizzazione, l’INPS ribadisce anche che i periodi assicurativi esteri inferiori all’anno i quali, secondo la sola legislazione estera, non diano diritto a prestazione e siano utili ai fini del diritto, della misura o di entrambi, devono essere totalizzati con i periodi italiani per il perfezionamento dei requisiti contributivi previsti per il diritto a pensione secondo la legislazione italiana.
Infine i periodi esteri di assicurazione esplicano la loro efficacia unicamente ai fini dell’attribuzione di una pensione in regime comunitario.
Riproduzione riservata ©