Accertamento nullo se notificato prima dei 60 giorni senza motivo
A cura della redazione
La Ctp di Brescia, con la sentenza n. 535/7/2010 dell’11 novembre 2010, ha stabilito, sulla scorta del nuovo orientamento della Cassazione, che l’atto di accertamento, notificato prima di 60 giorni dalla consegna del Pvc (copia del verbale di chiusura delle operazioni di verifica), è nullo se non reca i motivi dell’urgenza, così come previsto dall’art. 12 della legge n. 212/2000.
Tale atto, spiega la Commissione tributaria, non è di per sé nullo per il solo fatto di essere stato emanato prima della scadenza del termine dei 60 giorni di cui sopra, ma lo diventa se non è suffragato da un’adeguata motivazione in relazione alla “particolare urgenza” (art. 21-septies, L. n. 241/1990; art. 42, DPR n. 600/1973 e art. 56, DPR n. 633/1972).
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