Con delibera del 21 giugno 2005, n. 583 (BURA 20 luglio 2005, n. 37), la Giunta regionale dell'Abruzzo ha approvato gli indirizzi operativi necessari per l'avvio della sperimentazione regionale in materia di apprendistato professionalizzante. La delibera, in applicazione di quella del 15 gennaio 2005, n. 91, con la quale la Regione aveva preso atto dell'accordo quadro sottoscritto con le parti sociali del 10/02/2005, approva, sulla base dei lavori svolti da una Commissione appositamente costituita, il Piano formativo individuale, sia generale sia di dettaglio. La decorrenza della regolamentazione è fissata a partire dal 1° luglio 2005, per i settori nei quali la contrattazione collettiva abbia già regolamentato il contratto. Per gli altri settori la nuova regolamentazione avrà invece efficacia dalla data di entrata in vigore degli appositi contratti o accordi collettivi (o di eventuali accordi interconfederali). Relativamente al piano formativo generale la delibera stabilisce che deve contenere la descrizione del percorso formativo formale e non formale sia esterno che interno all'azienda. Il piano deve essere redatto tenendo conto delle competenze dell'apprendista e dei suoi requisiti. Per la definizione degli obiettivi e dei profili formativi (questi ultimi da intendersi come l'insieme degli obiettivi formativi, articolati mediante standard minimi di competenza secondo la disciplina contenuta nella contrattazione collettiva e/o nella legge statale e regionale) si fa riferimento all'elaborato dell'ISFOL e all'accordo della Conferenza Unificata del 28/10/2004 nonché alle determinazioni della Regione Abruzzo. In merito alla formazione formale, da intendersi come il processo formativo in cui l'apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato e non finalizzato prioritariamente alla produzione di beni e servizi, essendo rivolto all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, la delibera della giunta regionale ricorda che la durata è pari a 120 ore medie per ogni anno di durata del contratto di apprendistato. Di queste 120 ore/anno, 40 devono essere destinate all'acquisizione delle competenze di base trasversali presso sedi esterne all'impresa. Mentre le altre 80 ore sono destinate alle competenze tecnico professionali da acquisire all'interno dell'azienda purchè siano soddisfatte le tre seguenti condizioni: presenza di personale con funzioni produttive idoneo a trasferire competenze; presenza di tutori con formazione e competenze adeguate e presenza di locali e attrezzature idonee in relazione agli obiettivi formativi previsti dal Piano formativo generale. Le aziende che intendono erogare la formazione formale internamente devono inoltrare apposita dichiarazione di responsabilità all'Ufficio regionale competente e al Centro per l'impiego allegando tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle condizioni di idoneità fissate dalla delibera 583/2005. Le imprese che invece non hanno locali idonei per realizzare la formazione formale interna possono attivare convenzioni con le strutture formative accreditate per la formazione continua presso la regione. Relativamente alla formazione non formale, intesa questa come il processo formativo in cui l'apprendista acquisisce competenze direttamente sul luogo di lavoro prestando l'attività lavorativa, la delibera precisa che è strutturato in obiettivi, modalità e tempi. All'apprendista devono essere rilasciate l'attestazione di partecipazione predisposta annualmente e la certificazione delle competenze acquisite elaborata al termine di ogni anno contrattuale dal tutor aziendale.