Abruzzo: approvata la Legge di conversione del DL sul terremoto
A cura della redazione
Il Parlamento ha approvato nella seduta del 23/06/2009 il DDL C2468 di conversione del DL 39/2009, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
Tra le diverse disposizioni in essa contenute alcune riguardano in modo particolare il mondo del lavoro. Più precisamente l'art. 8 della legge di conversione prevede la proroga dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali riconoscendo contestualmente la contribuzione figurativa. La durata della suddetta indennità è pari a 8 mesi per chi ha meno di 50 anni di età e a 12 mesi per coloro che hanno 50 anni o più.
Viene anche previsto un indennizzo a favore: dei collaboratori coordinati e continuativi operanti in regime di monocommittenza iscritti in via esclusiva alla gestione pensionistica seprata INPS e rientranti in determinati limiti sia di reddito che di mensilità accreditate presso la predetta gestione (Art. 19, c.2, L. 2/2009); degli agenti e rappresentanti di commercio; dei lavoratori autonomi (compresi i titolari di imprese e studi professionali) iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che hanno dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici.
Viene anche estesa alle imprese e ai lavoratori autonomi che alla data del 6 aprile u.s. erano assistiti da professionisti operanti nei comuni terremotati, la sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL.
E' inoltre sospesa l'applicazione delle sanzioni per gli inadempimenti commessi in materia di lavoro e fisco e per l'omessa comunicazione di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, avvenute nel periodo 6/04/2009 - 30/06/2009. I beneficiari della sospensione sono i soggetti operanti in uno dei comuni terremotati, le imprese e i lavoratori autonomi che, seppur non operanti nei comuni colpiti dal sisma, erano assistiti alla data del 6/04/2009 da professionisti che operavano nei predetti comuni.
Lo stesso articolo 8 della legge di conversione stabilisce inoltre che non entrano a formare reddito di lavoro dipendente i sussidi, le donazioni e i benefici concessi sai dai datori di lavoro privati ai lavoratori residenti nell'area colpita dal sisma, sia le aziende operanti nei comuni terremotati ai lavoratori che si trovano al di fuori della predetta area.
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