Abilitazione specifica per le attrezzature di lavoro: un solo docente per il corso di aggiornamento
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare 10/06/2013 n.21, in merito all’applicazione dell’Accordo 22/02/2012 riguardante l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e tenuto conto delle indicazioni già fornite con la circolare 12/2013, ha precisato che l’efficacia dell’abilitazione ha una durata quinquennale, il cui mantenimento è garantito dall’effettuazione dei corsi di aggiornamento con periodicità di almeno 5 anni.
Inoltre l’elenco delle attrezzature previsto dall’art. 73, c.5 del DLgs 81/2008 deve ritenersi tassativo e non esemplificativo con la conseguenza che non è suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Pertanto sono ad esempio esclusi: i ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale, le piattaforme sottoposte sprovviste di comandi in piattaforma, i trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini, i carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile, ecc.
In merito ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, il Ministero del lavoro precisa che se agli stessi sono abbinati accessori, è necessaria l’acquisizione del corrispondente titolo abilitativo. Viene anche confermato che il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo docente.
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