La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n. 11 del 29 dicembre 2015, ha fornito precisazioni in merito ai requisiti dei componenti della commissione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione dei generatori a vapore.

In particolare, si precisa che il rilascio del certificato alla conduzione dei generatori a vapore è subordinato alla valutazione della commissione al fine di verificare una formazione professionale da parte del candidato idonea a prevenire e, comunque, a gestire nel migliore dei modi gli effetti pregiudizievoli per l’ambiente e la salute che potrebbero derivare sia da errore umano sia da guasto tecnico sia da pratiche in relazione al grado di abilitazione da conseguire; il Legislatore ha ritenuto, pertanto, che nella commissione, oltre a due componenti laureati in ingegneria, vi fosse un esperto in materia di impianti di generazione di vapore del quale però non ha ritenuto dover precisare il titolo di studio.

Premesso che la normativa vigente non prevede espressamente un titolo di studio di cui deve essere in possesso il “membro esperto”, la sua individuazione rientra nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione deputata al rilascio del certificato di abilitazione. L’individuazione tiene conto della professionalità tecnica del componente in linea con le specifiche competenze nel settore oggetto di esame ed in via preferenziale l’esperto è scelto nell’ambito delle amministrazioni o degli enti con competenza in materia di salute e sicurezza.