Con Decreto 14 ottobre 2022 il Ministero dell’interno ha modificato i decreti sulla classificazione di reazione al fuoco dei materiali e dei prodotti da costruzione.

Cosa tratta?

Il Decreto del Ministero dell'Interno 14 ottobre 2022 ha modificato i decreti del 1984, del 2005 e del 2015, aggiornando il sistema nazionale di classificazione di reazione al fuoco in tutti i suoi aspetti alle previsioni delle corrispondenti norme vigenti attualmente nell'Unione Europea. In particolare apporta modifiche:

  • (art.1-6) al decreto 26 giugno 1984, sulla “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”;
  • (art.7-11) al decreto del 10 marzo 2005 sulle “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio”;
  • (art.12-) al Codice Antincendio decreto 3 agosto 2015.

Ci concentriamo sulla modifica apportata con l'articolo 10 dell'art. 4 "Impiego dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco" del D.M. 10 marzo 2005, stabilendo che per i prodotti da costruzione con omologazione in corso di validità rilasciata con classi italiane, destinati a essere utilizzati all’interno delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi:

  • è consentita la produzione e l’immissione sul mercato per un periodo non superiore a sei mesi (ovvero entro il 27.04.2023) dall’entrata in vigore del Decreto 14 ottobre 2022, senza necessità di rinnovo dell’omologazione;
  • è consentita l’installazione entro un periodo non superiore a dodici mesi (ovvero entro il 27.10.2023) dall’entrata in vigore del Decreto 14 ottobre 2022.

Dunque viene abrogata la classificazione italiana di reazione al fuoco secondo il D.M. 26 giugno 1984 e lascia valide le classi europee di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione.

Il decreto sorge dalla necessità di applicare i metodi di prova e di classificazione del sistema europeo di classificazione di reazione al fuoco del regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, anche ai prodotti da costruzione per i quali non si applicano le procedure ai fini della marcatura CE.

Tale applicazione avviene in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione volontaria delle procedure nazionali, per conformare le opere in cui vengono installati tali prodotti, al requisito di base «Sicurezza in caso d’incendio» del regolamento (UE) n. 305/2011.

Il Decreto inoltre, apporta modifica alla sezione S.1 del Codice di prevenzione incendi in alle tabelle S.1-6, S.1-7 e S.1-8.

 

Quando entra in vigore?

Le modifiche apportate dal Decreto inizieranno a decorrere dal 28 ottobre 2023

 

Indicazioni operative

A decorrere dal 28 ottobre 2023, non sarà più possibile installare prodotti da costruzione classificati per la reazione al fuoco con omologazione rilasciata con le classi italiane, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005; potranno quindi essere installati esclusivamente prodotti classificati secondo le euroclassi di reazione al fuoco.

Per i materiali delle facciate è già in vigore, dal mese di dicembre 2022, l’obbligo di installare prodotti classificati esclusivamente secondo le euroclassi di reazione al fuoco.

La classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione è effettuata ai sensi della norma armonizzata UNI EN 13501-1:2012 “Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco”. Individua le “euroclassi”, dalla A1 (materiale o prodotto incombustibile) alla F con l'aumentare della partecipazione alla combustione.