Il 9% del capitale sociale di una STP non fa perdere il regime forfetario
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 501 del 27 novembre 20189, ha precisato che non osta all’applicazione del regime c.d. forfetario ex art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, la costituzione di una STP nella forma di società a responsabilità limitata da parte del professionista che detenga solo il 9% del capitale sociale.
In particolare, nell’istanza di interpello, viene chiarito che la società sarebbe composta da due soci professionisti e che la quota dell'interpellante si attesterebbe al 9% del capitale sociale, senza patti parasociali e, dunque, valendo le norme del codice civile, risulterebbero pari al 9% sia i diritti amministrativi che i diritti patrimoniali.
L'amministrazione non sarebbe affidata all'interpellante, ma all'altro socio che ricoprirebbe la carica di amministratore unico.
L'attività svolta dalla costituenda società tra professionisti risulterebbe direttamente riconducibile a quella svolta dall'interpellante.
L'art. 1, c. 57, lett. d), della L. 190/2014 dispone che non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai medesimi. Pertanto, affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione e dell'esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
Nel caso descritto, pur essendo in presenza di attività affini, non esiste il controllo (né diretto né indiretto), non potendo configurarsi come tale una partecipazione al 9% del capitale sociale senza altri patti parasociali.
Pertanto, come affermato nella circ. 9/2019, in assenza anche di una sola delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.
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