L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 501 del 27 novembre 20189, ha precisato che non osta all’applicazione del regime c.d. forfetario ex art. 1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014, la costituzione di una STP nella forma di società a responsabilità limitata da parte del professionista che detenga solo il 9% del capitale sociale.

In particolare, nell’istanza di interpello, viene chiarito che la società sarebbe composta da due soci professionisti e che la quota dell'interpellante si attesterebbe al 9% del capitale sociale, senza patti parasociali e, dunque, valendo le norme del codice civile, risulterebbero pari al 9% sia i diritti amministrativi che i diritti patrimoniali.

L'amministrazione non sarebbe affidata all'interpellante, ma all'altro socio che ricoprirebbe la carica di amministratore unico.

L'attività svolta dalla costituenda società tra professionisti risulterebbe direttamente riconducibile a quella svolta dall'interpellante.

L'art. 1, c. 57, lett. d), della L. 190/2014 dispone che non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai medesimi. Pertanto, affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione e dell'esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Nel caso descritto, pur essendo in presenza di attività affini, non esiste il controllo (né diretto né indiretto), non potendo configurarsi come tale una partecipazione al 9% del capitale sociale senza altri patti parasociali.

Pertanto, come affermato nella circ. 9/2019, in assenza anche di una sola delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfettario.