D.L. Agosto: operativo l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero ex artt. 6 e 7 del D.L. 104/2020 (L. 126/2020).
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.
Hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto anche:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
L’esonero non si applica, invece, nei confronti della pubblica Amministrazione in senso stretto.
Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l’esonero
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine, instaurati a decorrere dal 15.8.2020 e sino al 31.12.2020, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di lavoro domestico.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ed è, per giunta, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001.
Non rientra, invece, fra le tipologie di rapporti incentivabili, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
Con riferimento ai requisiti dei lavoratori, si fa da ultimo presente che, dall’esonero per l’assunzione a tempo indeterminato, sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.
Assetto e misura dell’esonero
L’esonero in commento è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Si ricorda, inoltre, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 c.c.” di cui all’art. 1, c. 755, della L. 296/2006;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’art. 40 del D.Lgs. 148/2015;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal D.I. 95269/2016, adottato ai sensi dell’art. 40, c. 9, del D.Lgs. 148/2015;
- il contributo previsto dall’art. 25, c. 4, della L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
Condizioni di spettanza dell’esonero
Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato, ai sensi dell’art. 1, c. 1175, della L. 296/2006, al possesso del DURC, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, devono trovare applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del D.Lgs. 150/2015.
Allo scopo, si rileva, che, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Per le sue caratteristiche, l’esonero contributivo ex art. 6 del D.L. 104/2020 non è sussumibile nella disciplina di cui all’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.
Diversamente, il beneficio contributivo previsto all’art. 7 del medesimo decreto-legge per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, in quanto relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Al riguardo, l’INPS fa presente che il Ministero del Lavoro ha notificato alla Commissione europea, in data 30 ottobre 2020, il regime di aiuti di Stato e che il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020.
Coordinamento con altri incentivi
Ai sensi dell’art. 6, c. 3, del decreto-legge in trattazione, l’esonero contributivo “è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta”.
Pertanto, considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, la citata cumulabilità può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
Procedimento di ammissione all’esonero
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.
Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo”).
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.
Con esclusivo riferimento alle istanze di agevolazione di cui all’art. 7 del D.L. 104/2020, l’Istituto verificherà altresì la presenza o meno del richiedente nell’elenco “Deggendorf” di cui alla sezione “Trasparenza” del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ed eventualmente autorizzerà l’aiuto nei limiti di cui all’art. 53 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).
In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
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