Il primo CCNL dei riders a rischio contestazione
A cura della redazione
Il CCNL che disciplina l’attività dei riders siglato lo scorso mese di settembre tra Assodelivery e il sindacato UGL non risulta essere rappresentativo della categoria in quanto sottoscritto da un organizzazione sindacale priva d tali caratteristiche.
Ciò è quanto ha sostenuto il Ministero del lavoro, nonché diversi commentatori, con una serie di contestazioni mosse alle parti firmatarie, unitamente all’invito a riaprire le trattative anche ad altre sigle, in modo da sanare la situazione.
Andando per ordine, il CCNL del 16 settembre 2020 si pone l’obiettivo di essere classificato tra i CCNL che derogano, nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai vincoli dell’etero organizzazione, in base alla delega prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015.
In secondo luogo il CCNL qualifica gli accordi individuali tra piattaforme e riders come contratti di lavoro autonomo secondo l’art. 2222 del codice civile, in attuazione della legge 128/2019 che ha tracciato la disciplina base di tale forme di lavoro.
Infatti secondo quest’ultima norma i riders hanno diritto ad una serie di tutele, pur nello svolgimento di una prestazione resa con modalità autonome e non subordinate:
- forma scritta dei contratti individuali;
- definizione dei criteri di determinazione del compenso delegata ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative;
- divieto di cottimo, anche parziale, in mancanza di stipula di tali contratti;
- garanzia anche in questo caso di un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi di settori affini, in assenza di contrattazione collettiva.
Le precisazioni ministeriali – La nota del Ministero del lavoro del 18 settembre 2020 mette in discussione l’assetto del CCNL in diverse parti dello stesso, e rileva la mancanza di rappresentativa del sindacato firmatario, cosa che, tra l’altro, impedirebbe la piena efficacia del CCNL nei confronti dei lavoratori non iscritti al sindacato firmatario.
Ciò si ripercuote anche sugli stessi compensi concordati nel CCNL, compensi che così non sarebbero pienamente applicabili qualora inferiori ai minimi contrattuali di settori affini, in quanto, per legge, difetterebbero i requisito della maggiore rappresentatività a livello nazionale dell’organizzazione stipulante.
Rispetto alla norma “quadro” sopra richiamata, le clausole contrattuali collettive, derogando al criterio legale, sembrano commisurare il compenso del rider alle consegne effettuate, senza garantire quel minimo orario richiesto dalla legge 128/2019.
Qualificazione del rapporto – Infine il CCNL ha voluto procedere ad un’attività di qualificazione del rapporto tra le parti, individuando e regolando i relativi effetti delle clausole ad una attività tipica, realizzata dai riders, cui attribuisce la natura di lavoro autonomo, come se tutte le prestazioni rese da questi ultimi siano classificabili a priori in questo modo.
In realtà si potrebbe trattare, in diversi casi, di attività eseguite con caratteristiche tipiche della prestazione di natura subordinata e che solo il giudice è in grado di qualificare in modo corretto sulla base di una valutazione della situazione concreta.
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