Contributi INPS sospesi: le prime istruzioni sul D.L. 23/2020
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020 ex art. 18, D.L.23/2020.
In particolare:
Aziende con dipendenti. Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende di cui si tratta, inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione di seguito riportati: “N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”; “N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”; “N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5”;
Fondo Tesoreria. La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. Pertanto, qualora il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva;
Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata. In riferimento ai committenti, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione, sono quelli con scadenza legale nell’arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l’eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto precisato al paragrafo introduttivo. Con riferimento ai liberi professionisti, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente;
Aziende agricole assuntrici di manodopera, lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare. Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.