L’INPS, con il messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020 ex art. 18, D.L.23/2020.

In particolare:

  • Aziende con dipendenti. Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende di cui si tratta, inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione di seguito riportati: “N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”; “N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”; “N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5”;
  • Fondo Tesoreria. La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro. Pertanto, qualora il datore di lavoro, durante il periodo di sospensione, debba liquidare il trattamento di fine rapporto o le anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c., ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva;
  • Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata. In riferimento ai committenti, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione, sono quelli con scadenza legale nell’arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l’eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto precisato al paragrafo introduttivo. Con riferimento ai liberi professionisti, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente;
  • Aziende agricole assuntrici di manodopera, lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare. Nel periodo di sospensione dal 1° aprile al 31 maggio 2020, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.