L’INPS, con la circolare n. 52 del 9 aprile 2020, ha fornito indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al D.L. 18/2020.

In particolare:

  • In riferimento all’art. 61 (sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi), si precisa che la sospensione fino al 30.4.2020 (e fino al 31.5.2020 per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche) degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse Gestioni ed operanti alla data del 2.3.2020 nel territorio nazionale. Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
  • i datori di lavoro privati;
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale agricola e alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata, nel periodo di sospensione di cui all’art. 61, c. 2, non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente. La sospensione opera, invece, per i soggetti che svolgono attività rientranti nell’elenco di cui al c. 2, lett. da a) a r), dell’art. 61;

  • In riferimento alla sospensione dei versamenti contributivi ex 62, c. 2, si precisa che la predetta disposizione è applicabile anche ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo indicato dalla norma. La disposizione in trattazione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti con scadenza nell’arco temporale sopra ricordato. Ciò a differenza di quanto previsto dall’art. 8, c. 1, lett. b), del D.L. 9/2020 – come integrato dall’art. 61, c. 2, del D.L. 18/2020 – che dispone altresì la sospensione dei termini relativi agli adempimenti informativi.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale agricola e alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente;

  • Quote a carico dei lavoratori. La sospensione contributiva è concessa ai soggetti previsti dagli articoli 61 e 62 del D.L. 18/2020, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, conseguentemente, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a loro carico sia quella a carico del lavoratore, anche se già trattenuta;
  • Lavoratori cessati e versamento della contribuzione. Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata. A tal fine, le aziende e i committenti dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata).

Per i dipendenti cessati, iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, le aziende dovranno utilizzare i codici contributo PX33 (la X assume il valore della gestione di riferimento e varia in funzione della gestione);

  • Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria. La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro;
  • Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata. Sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi ai compensi effettivamente erogati così come sotto specificato:
  1. Art. 61, c. 2, del D.L. 18/2020 – soggetti che svolgono le attività indicate dalle lettere da a) a r) escluso quanto previsto all’alinea seguente - (scadenza legale di adempimento e versamento nel periodo dal 2.3.2020 al 30.4.2020): compensi erogati nei mesi di febbraio e marzo 2020 (risulta sospeso sia l’invio dei flussi UniEmens che il versamento della contribuzione dovuta);
  2. Art. 61, c. 5, del D.L. 18/2020 - federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche - (scadenza legale degli adempimenti e versamenti nel periodo dal 2.3.2020 al 31.5.2020): compensi erogati nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 (risulta sospeso sia l’invio dei flussi UniEmens che il versamento della contribuzione dovuta);
  3. Art. 62, c. 2, del D.L. 18/2020 - soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge - (scadenza legale dei versamenti nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020): compensi erogati nei mesi di febbraio 2020 (risulta sospeso il versamento della contribuzione dovuta);
  • Sospensione dei versamenti contributivi dei datori di lavoro domestico ai sensi dell’art. 37. Nell’arco temporale indicato dal D.L.18/2020 giunge a scadenza il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativo al primo trimestre 2020. La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’INPS la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31.5.2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del citato articolo, sono effettuati in unica soluzione entro il 10.6.2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi;

  • Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (art. 68). L’attività di riscossione mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo interessa il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps. La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.