Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2016 (G.U. n. 176 del 29.7.2016) è stato ufficializzato il rinvio del termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d’imposta, relativa all’anno 2015. Il 770 dovrà dunque essere trasmesso telematicamente entro il 15 settembre 2016.

Il nuovo termine interessa:

-              il modello 770 semplificato, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare i dati fiscali corrispondenti alle ritenute operate nell’anno 2015, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni effettuate (prospetti ST e SV)  e il riepilogo dei crediti (prospetto SX) nonché, se presenti,  le somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, ritenute da art. 25 del D.L. n. 78/2010 e somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale (prospetto SY). Si ricorda che i dati analitici dei percipienti le somme (ex prospetti lavoro dipendente, assimilato e autonomo) sono già stati trasmessi all’Agenzia delle entrate, con le CU – modello ordinario – entro il 7.3.2016 (fatta salva l’eccezione per alcuni lavoratori autonomi);

-              il modello 770 ordinario che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2015 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d’imposta utilizzati.

Il differimento del termine al 15 settembre si riflette anche sui seguenti adempimenti:

-              CU – modello ordinario – lavoratori autonomi: la circolare 12/2016 dell’Agenzia delle entrate (punto 8.8) ha precisato “…anche quest’anno, tenuto conto che la Certificazione Unica ha subito rilevanti modifiche, in aderenza ai chiarimenti forniti lo scorso anno con la circolare n. 6/E del 2015, l’invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770”. Ciò significa che anche dette certificazioni, a seguito del differimento disposto dal DPCM in esame, possono essere trasmesse entro il 15 settembre 2016 (da intendersi come termine ultimo; ovviamente se il sostituto d’imposta presenta i quadri riepilogativi del 770 prima del 15 settembre anche le predette CU devono essere trasmesse entro la medesima data – fatta salva la possibilità di presentare le dichiarazioni correttive).

-              Rilascio di copia della dichiarazione al sostituto d’imposta: gli intermediari sono tenuti a rilasciare al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Per effetto del differimento disposto dal DPCM 26.7.2016, detto termine è ora fissato al 15 ottobre 2016;

-              Dichiarazione correttiva nei termini: nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”. Pertanto, per chi avesse già presentato la dichiarazione e si accorgesse di aver fatto degli errori, ha tempo fino al 15 settembre per presentare una dichiarazione correttiva senza applicazione di sanzioni;

-              Prospetti ST E SV: in detti prospetti devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d’imposta 2015 effettuati entro la presentazione della dichiarazione, conseguentemente il nuovo termine è quello del 15 settembre;

-              Prospetto SX: nel rigo SX4, comma 5, deve essere indicato il credito derivante dalla precedente dichiarazione (mod. 770/2015) utilizzato in compensazione in F24 (cod. tributo 6781 o 6782) fino alla nuova data del 15 settembre;

-              Ravvedimento: è possibile pagare 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, vale a dire entro il nuovo termine del 15 settembre 2016.