L’INPS, con il messaggio n. 2506 del 22 giugno 2018, ha comunicato che, sul proprio sito internet è disponibile il servizio “Notifica cessione TFR in garanzia”, che consente di ricevere le notifiche da parte degli utenti esterni.

Il servizio è rivolto a società finanziarie, banche ed assicurazioni che siano cessionarie del credito per TFR quale garanzia nell’ambito di contratti di finanziamento stipulati con lavoratori dipendenti del settore privato.

Com’è noto, il pagamento del TFR ai lavoratori subordinati del settore privato è generalmente di competenza del datore di lavoro. Tuttavia, nelle ipotesi sotto indicate, detto obbligo grava sull’INPS:

- intervento del Fondo di Garanzia del TFR (art. 2 della legge n. 297/82) in caso di insolvenza del datore di lavoro;

- pagamento diretto della quota di TFR versata al Fondo di Tesoreria, in caso di incapienza dei contributi dovuti nel mese dal datore di lavoro rispetto al TFR da erogare;

- residui casi di liquidazione della quota di TFR maturata durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Le informazioni contenute nella banca dati verranno utilizzate in fase di liquidazione delle prestazioni sopra indicate, per individuare il legittimo titolare della prestazione stessa.

Considerate le finalità per le quali è realizzato il servizio, gli utenti possono decidere quando e se notificare i contratti di finanziamento con garanzia del TFR.

E’ possibile utilizzare il predetto servizio anche per notificare contratti già inviati all’INPS mediante canali diversi.