L’INPS, con la circolare 22/05/2017 n.88, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del contributo asilo nido e del contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, previsti dalla Legge 232/2016.

Per fruire del primo contributo, pari a 1.000 euro annui, parametrati a 11 mensilità (euro 90,91 al mese), il genitore deve presentare all’INPS la documentazione che attesta il pagamento delle singole rate. Il bonus verrà erogato con cadenza mensile al beneficiario fino a concorrenza dell’importo massimo mensile, nel senso che il contributo non potrà eccedere il limite massimo pari a euro 90,91. Quindi se la retta ha un importo inferiore, il bonus potrà al massimo essere pari alla spesa sostenuta.

Il bonus asilo nido non può essere cumulato con le detrazioni fiscali per la frequenza degli asili nido.

Invece la fruizione del contributo, sempre pari a 1.000 euro annui, per l’introduzione di forme si supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, è necessario che il genitore richiedente presenti un’attestazione rilasciata dal pediatra che dichiara per l’intero anno di riferimento la citata impossibilità.

I requisiti che deve possedere il richiedente sono: avere la cittadinanza italiano o di un Paese UE. Anche i cittadini extracomunitari possono avere diritto al bonus, ma solo se risultano in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini UE. Hanno diritto al contributo anche gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico oppure lo status di protezione sussidiaria.

E’ poi fondamentale avere la residenza in Italia.

Il contributo asilo nido deve essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta, mentre il contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

In caso di adozioni o affidamenti preadottivi verrà presa in considerazione la data più favorevole tra il provvedimento di adozione e la data di ingresso in famiglia del minore, purché successivo al 1° gennaio 2016.

Le istanze per ottenere il contributo potranno essere inoltrate telematicamente, utilizzando l’apposito canale che verrà messo on line dall’INS, a partire dal 17 luglio 2017.

La domanda potrà pertanto essere presentata fino al 31 dicembre 2017 mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
  • Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Se il richiedente ha più figli dovrà presentare una domanda per ciascuno di essi.

Nel caso in cui il richiedente intenda del contributo asilo nido dovrà indicare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2017.

Potranno verificarsi, al riguardo, due fattispecie:

1)   Frequenza scolastica del minore nel periodo gennaio–luglio 2017 (anno scolastico 2016/2017).

In tale ipotesi il genitore richiedente dovrà indicare gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette per la fruizione dell’asilo nido pubblico o privato autorizzato prescelto, che dovrà essere allegata in un momento successivo a quello di presentazione della domanda.

Al fine di ottenere l’importo massimo del premio, pari a 1000 euro, il richiedente dovrà altresì dichiarare che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2017/18, ovvero compilare la dichiarazione che il minore sarà iscritto anche per l’anno 2017/18.

Invece le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi settembre–dicembre 2017 dovranno essere allegate entro la fine di ciascun mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Nel caso in cui il richiedente non dichiari che il minore sarà iscritto al nido anche per l’anno scolastico 2017-2018 sarà liquidato l’importo massimo mensile spettante in base alle sole ricevute già presentate.

Per l’anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura il pagamento avrà cadenza mensile.

2)   Minore iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere dal mese di settembre 2017 (anno scolastico 2017/2018).

In tale ipotesi la presentazione della domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

In entrambe le fattispecie evidenziate, la prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

Alla corresponsione del bonus provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.