Pubblicato dal Ministero del Lavoro il 16 settembre il decreto n.72 con il trentatreesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Cosa tratta?

Con il Decreto direttoriale n. 72 del 16 settembre 2022, è stato adottato il trentatreesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del d.i. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'art. 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. L’elenco sostituisce il trentunesimo adottato il 7 luglio 2022.

Il datore di lavoro si avvale dei soggetti abilitati pubblici o privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche previste per le attrezzature riportate nell’allegato VII, verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Entrata in vigore

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il 16 settembre.

Indicazioni operative

Avvalersi di soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche, in occasione della prima verifica (in caso sia decorso il termine di quarantacinque giorni spettante all’INAIL) e in occasione delle verifiche periodiche.

I soggetti abilitati iscritti nell’elenco dovranno:

  • riportare nel registro informatizzato copia dei verbali, delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni (datore di lavoro, tipologia di attrezzatura) e la data della prossima verifica;
  • trasmettere, trimestralmente, per via telematica il registro al soggetto titolare della funzione;
  • conservare tutti gli atti e i documenti concernenti l’attività di verifica per un periodo non inferiore a dieci anni;
  • comunicare preventivamente qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto al Ministero del Lavoro;
  • trasmettere l’organigramma generale contenente l’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto, nonché comunicare le eventuali variazioni.