15.000 ingressi per i cittadini stranieri per formazione e tirocini
A cura della redazione
Per il triennio 2017-2019, il Ministero del Lavoro (Decreto 24/07/2017 – G.U. n. 211/2017) ha autorizzato l’ingresso di 15.000 cittadini extracomunitari residenti all’estero intenzionati a svolgere in Italia tirocini formativi funzionali al completamento di un percorso di formazione oppure a frequentare corsi di formazione professionale.
In particolare il decreto prevede 7.500 ingressi a favore dei cittadini extracomunitari che intendono frequentare corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi e 7.500 ingressi per lo svolgimento di tirocini di formazione e d’orientamento in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
La determinazione del contingente originariament era prevista dal T.U. per l’immigrazione annualmente (il DM 16.07.2013 aveva determinato il contingente per il solo anno 2013 in diecimila ingressi), ma dopo la modifica disposta dal DL 76/2013 (L. 99/2013) è diventata triennale. Il decreto deve essere emanato entro il 30 giugno.
La fonte normativa è l’art. 27, lett. f) del T.U. sull’immigrazione (D.Lgs. 286/98) che prevede l’ingresso in Italia, al di fuori dei flussi, di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Tale disposizione normativa ha trovato attuazione nel DPR 394/1999 e successive modificazioni, che, all’art. 40, comma 9 lett. a), ha previsto che un cittadino extracomunitario possa svolgere in Italia un addestramento professionale attraverso un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale. A questo si aggiunge anche l’art. 44bis, c. 5, sempre dello stesso Regolamento attuativo, che ha previsto la possibilità, per lo straniero, di fare ingresso nel territorio nazionale al fine di frequentare corsi di formazione professionale (organizzati da enti di formazione accreditati ex art. 142, c.1, lett. d), del D.Lgs. 112/98) finalizzati al riconoscimento di una qualifica o comunque alla certificazione delle competenze acquisite, purché lo stesso sia in possesso dei requisiti previsti per il rilascio di un visto d’ingresso per studio.
Per l’avvio del tirocinio è necessario osservare la nuova procedura prevista dall’Accordo Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 5 agosto 2014 che ha approvato le linee guida, la modulistica e le modalità operative con le quali deve avvenire l’ingresso dei cittadini extracomunitari per motivi formativi.
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