Responsabilità del datore di lavoro per mancata segnalazione all'RSPP
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4917 del 4 febbraio 2010, ha preso in esame la vicenda di un datore di lavoro condannato dal Tribunale per omicidio colposo in quanto, un dipendente dello stesso, durante il turno di lavoro notturno (22-6), mentre era intento alle operazioni di pulizia all'interno di un silo contenente grano in fase di svuotamento, era rimasto completamento coperto dal grano decedendo per asfissia causata dall'ostruzione delle vie respiratorie.
Nella suddetta vicenda, il datore di lavoro aveva incaricato un ingegnere per l'individuazione dei fattori di rischio e per l'elaborazione delle misure di prevenzione e delle procedure di sicurezza, ed il citato professionista aveva quindi depositato una sua relazione. In detta relazione non era stata esaminata la specifica mansione svolta dagli operai all'interno dei silos e pertanto era stata omessa qualsiasi valutazione dei rischi collegabili alla stessa. In particolare, l'ingegnere aveva dichiarato di non essere stato informato di detta attività e di non aver quindi potuto dare disposizioni in merito. La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, precisa che il datore di lavoro "avrebbe dovuto controllare la relazione predisposta dall'ingegnere, onde poter segnalare al detto professionista quelle attività del ciclo produttivo eventualmente ignorate (come poi in concreto si è verificato) nella valutazione dell'attività aziendale ai fini della pianificazione dei rischi". La conclusione è che "l'omissione di tale controllo vale a concretizzare un evidente profilo di colpa". E' da notare che l'art. 18, comma 2, D. Lgs. n. 81/2008, sviluppando quanto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi il disposto dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 626/1994 e ampliando quanto al medico competente i contenuti dell'art. 4, comma 5, lettera g), seconda parte, D.Lgs. n. 626/1994, prescrive che datore di lavoro e dirigenti debbono fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente "informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza".
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