Il Dicastero della salute ha pubblicato il Piano nazionale delle attività di controllo sull'applicazione del regolamento REACH 1907/2006/Ce e del regolamento CLP 1272/2008/Ce per l'anno 2024

 

Cosa tratta?

Il Piano è stato predisposto dal Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l’implementazione dei regolamenti REACH e CLP, con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale REACH - CLP, del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità e della Rete dei laboratori di controllo.

Riguarda prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, quali il regolamento REACH e il regolamento CLP, pertanto rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento UE 2019/1020, ne deriva che il piano è parte integrante della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui all’articolo 13 del regolamento UE 2019/1020.

Detta, quindi, i metodi di individuazione delle imprese da ispezione, elenca le tipologie di prodotti verso cui orientare il controllo, fissa gli obiettivi delle ispezioni, le modalità di rendicontazione dei controlli, oltre alle istruzioni per la quantificazione numerica dei controlli e gli indirizzi metodologici da seguire durante la conduzione delle ispezioni.

 

Quando entra in vigore?

Il Piano è stato pubblicato il 6 giugno 2024.

 

Indicazioni operative

I controlli in materia di REACH e CLP saranno effettuati, principalmente per prodotti importati sfruttando la cooperazione con gli uffici doganali e per prodotti venduti on-line, e consisteranno in (elenco non esaustivo):

  • Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli.
  • Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH).
  • Verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH).
  • Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH).
  • Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione.
  • Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione.
  • Verifica della conformità della correttezza della composizione delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS delle miscele.
  • Verifica degli obblighi di pubblicità per i prodotti venduti on line.