L'Inpgi, con circolare n. 11 del 17 dicembre 2009, ha reso noto che l'attività svolta all'interno degli uffici stampa, sia del settore pubblico che privato, comporta l'obbligo di iscrizione all'Istituto - a prescindere dal CCNL applicato - qualora concorrano le seguenti condizioni:
- iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti);
- svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica.
Le suddette condizioni devono essere concorrenti e non alternative.
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti assunti alle dipendenze di un datore di lavoro del settore pubblico e privato, a tempo determinato o a tempo indeterminato, con affidamento di incarico di natura giornalistica, ovvero che svolgono attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Inpgi, a prescindere dal CCNL che regola il rapporto di lavoro e dall'inquadramento aziendale.
Per la regolamentazione dell'attività presso gli Uffici Stampa della pubblica amministrazione, il personale responsabile e/o addetto a tali strutture deve essere obbligatoriamente iscritto all'Albo dei giornalisti (legge n. 150/2000).
L'Inps e l'Inpgi, in data 7/10/2009, hanno sottoscritto una convenzione per il trasferimento - in linea con i principi dettati dalla legge n. 388/2000 - delle somme corrispondenti ai contributi indebitamente versati ai fini pensionistici per i giornalisti nell'uno o nell'altro ente.
Una analoga convenzione è già stata sottoscritta dall'Inpgi per i contributi indebitamente versati all'Inpdap (vedi circolare congiunta Inpdap-Inpgi n. 9 del 9/02/2004).