Inpgi, obbligo assicurativo per gli addetti all'ufficio stampa
A cura della redazione

L'Inpgi, con circolare n. 11 del 17 dicembre 2009, ha reso noto che l'attività svolta all'interno degli uffici stampa, sia del settore pubblico che privato, comporta l'obbligo di iscrizione all'Istituto - a prescindere dal CCNL applicato - qualora concorrano le seguenti condizioni:
- iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti);
- svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica.
Le suddette condizioni devono essere concorrenti e non alternative.
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2001, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti assunti alle dipendenze di un datore di lavoro del settore pubblico e privato, a tempo determinato o a tempo indeterminato, con affidamento di incarico di natura giornalistica, ovvero che svolgono attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, sono obbligatoriamente iscritti presso l'Inpgi, a prescindere dal CCNL che regola il rapporto di lavoro e dall'inquadramento aziendale.
Per la regolamentazione dell'attività presso gli Uffici Stampa della pubblica amministrazione, il personale responsabile e/o addetto a tali strutture deve essere obbligatoriamente iscritto all'Albo dei giornalisti (legge n. 150/2000).
L'Inps e l'Inpgi, in data 7/10/2009, hanno sottoscritto una convenzione per il trasferimento - in linea con i principi dettati dalla legge n. 388/2000 - delle somme corrispondenti ai contributi indebitamente versati ai fini pensionistici per i giornalisti nell'uno o nell'altro ente.
Una analoga convenzione è già stata sottoscritta dall'Inpgi per i contributi indebitamente versati all'Inpdap (vedi circolare congiunta Inpdap-Inpgi n. 9 del 9/02/2004).
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